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L’eccezione relativa alla nullità della procura, perché non iscritta all’albo ex art. 106 TUB, come richiesto dall’art. 2, comma 6, legge n. 130/1990 è infondata, sia perché dall’avviso in G.U. e dalla specifica dichiarazione risulta essere intervenuta una cessione ex art. 58 TUB ma senza cartolarizzazione dei crediti ex legge n. 130/1990, sia perché, in ogni caso, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutela ta dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”[1].
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Nel merito, gli appellanti contestavano che la previsione della clausola n. 7 della fideiussione (segnatamente, “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) possa essere interpretata quale deroga parziale all’art. 1957 c.c., nel senso di ritenere sufficiente a impedire la decadenza una richiesta scritta stragiudiziale.
Banca d’Italia, nel provvedimento n. 55/2005, ha ritenuto tale previsione dello schema ABI relativa alla “semplice richiesta scritta” del tutto legittima. La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”[2].
Ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell’art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la citata disposizione nel senso che nel termine semestrale è necessaria e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale. Nella specie, la raccomandata del dicembre 2018, di decadenza dal termine ex 1186 c.c. e intimazione di pagamento inviata al debitore principale e ai fideiussori, è del tutto idonea quale “richiesta scritta” ex art. 7 della clausola prefata.
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[1] V. Cass. Civ., Sez. III, 18.03.2024, n. 7243, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Il diavolo è nei dettagli e anche nelle eccezioni “artificiose”: dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB non consegue alcuna invalidità, 19 marzo 2024.
[2] V. Cass. Civ., Sez. III, 26.09.2017, n. 22346; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 5598/2020; Cass. Civ., Sez. I, 03.11.2021, n. 31509; tra le pronunzie di merito relative specificatamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI vedi, tra le altre, App. Milano, 20.02.2024, n. 524; App. Milano, Sez. I, 28.08.2023, n. 2561; App. Milano, Sez. I, 17.05.2023, n. 1600; App. Napoli, 25.07.2024 n. 3362; App. Bologna, 18.12.2013, n. 2503; App. Venezia, Sez. I, 10.10.2023, n. 1983; App. Firenze, Sez. II, 09.05.2024, n. 819.
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