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Concordato preventivo biennale: come si aderisce, a chi conviene #adessonews

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Come funziona il concordato preventivo biennale 2024. Come congelare le tasse ed evitare controlli. Le istruzioni del Fisco

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance previsto dal D.Lgs. 13/2024 volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

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Si tratta di un accordo che interessa potenzialmente 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese e che consente loro di congelare le tasse per un periodo di 2 anni.

Il concordato preventivo biennale rappresenta un nuovo approccio fiscale che mira a stabilire un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e la volontà di supportare le imprese durante periodi economicamente difficili.

Per il biennio 2024-2025 il 31 ottobre 2024 è il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l’adesione al concordato.

Chi può accedere al concordato? Quando conviene? Come si calcola la proposta? Leggi l’articolo per saperne di più e valutare insieme al tuo esperto fiscale l’opportunità di aderirvi.

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Per effettuare correttamente il calcolo delle imposte, è essenziale mantenere un’accurata traccia del fatturato imponibile. Per gestire in modo preciso gli aspetti finanziari e in conformità alla normativa, diventa indispensabile l’utilizzo di un software di fatturazione elettronica e di un software per il calcolo dei compensi completamente gratuito.

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Concordato preventivo: le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, le Entrate dettano le linee guida sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario.

La circolare è strutturata in quattro parti:

  • la prima, introduttiva, descrive gli aspetti dell’istituto del Cpb di natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti (paragrafi 1 e 2);
  • una seconda, destinata a illustrare distintamente le disposizioni rispettivamente riferibili ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli che aderiscono al regime forfetario (paragrafi 3 e 4);
  • una terza parte dedicata alle attività di controllo (paragrafo 5);
  • una parte, conclusiva, in cui sono forniti chiarimenti su quesiti dalle Organizzazioni di categoria, case produttrici di software gestionali per gli adempimenti fiscali e organi di stampa (paragrafo 6).

Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

L’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

L’ultima parte della circolare risponde ad alcuni quesiti posti da stampa e organizzazioni di categoria.

L’Agenzia chiarisce – ad esempio – che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta Cpb, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

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La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

Sanatoria fiscale con flat tax per le partite IVA che aderiscono al concordato preventivo

Un emendamento presentato al Senato al Decreto omnibus propone una sanatoria sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2023 per le imprese e lavoratori autonomi che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre.

Si propone, in pratica, una “tripla sanatoria fiscale” che consente di far emergere e regolarizzare i redditi non dichiarati e relativi al quinquennio 2018-2023 (cioè lungo tutto il periodo ancora accertabile dall’Agenzia delle Entrate) attraverso un ravvedimento speciale prevedendo:

  • il pagamento di un’imposta sostitutiva (in pratica una flat tax), parametrata al proprio livello di affidabilità fiscale (Isa), sulla differenza tra il reddito dichiarato e quello evaso.
    Infatti coloro che, aderendo al concordato, denunciassero questi arretrati si vedrebbero tassati i redditi “nascosti” con le aliquote alleggerite già previste per i futuri incrementi di redditi proposti con il concordato: 10% per chi ha un voto in pagella fiscale superiore a otto, 12% per chi ha un punteggio tra sei e otto e 15% per chi si colloca sotto quel livello.
  • La riduzione dell’imponibile su cui calcolare il dovuto, sempre in base all’affidabilità fiscale ISA.
    In pratica, la percentuale di rivalutazione aumenta al diminuire del punteggio Isa, mentre l’aliquota dell’imposta sostitutiva diminuisce al crescere dello stesso punteggio, con un trattamento fiscale privilegiato riservato ai contribuenti ritenuti più affidabili. La base imponibile si riduce al:
    • 5% da applicare per ogni annualità «evasa» per chi ha un Indice di affidabilità fiscale pari a 10;
    • 10% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra l’8 e il 10 ed è quindi ancora ritenuto «affidabile»;
    • 20% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 6 e 8;
    • 30% % per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 4 e 6;
    • 40% per chi ha un Indice di affidabilità fiscale tra 3 e 4;
    • 50% per chi non raggiunge un Indice di affidabilità fiscale pari al 3.
  • La riduzione dell’imposta sostituiva di un ulteriore 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021, colpiti dall’emergenza Covid.

Il versamento dovrà avvenire entro marzo 2024, ma è prevista anche una dilazione in 24 rate con un interesse annuale del 2%.

Una volta che i redditi siano stati regolarizzati tramite questa sanatoria con rottamazione, i contribuenti non potranno più essere soggetti ad accertamenti o ispezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per gli anni coperti dalla sanatoria stessa.

Chi può accedere al concordato preventivo biennale: i requisiti per le partite IVA

Possono accedere:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
  • i forfettari, che saranno inquadrati come appartenenti al settore di riferimento.

Il Concordato Preventivo Biennale, CPB, è previsto per il 2024 e 2025; per il 2024 è riferito al 2023 e ai due anni precedenti.

Per ottenere l’ammissione al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: non devono avere debiti tributari, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

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Cause ostative: le condizioni per accedere al concordato preventivo biennale

Non possono accedere al CPB i contribuenti con:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

Il primo punto riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioè:

  • aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
  • per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR,  senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un  Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Concordato preventivo biennale: obblighi e vantaggi

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Il D.Lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

La cessazione del concordato preventivo si verifica nei seguenti casi:

  • cessazione o modifica dell’attività
  • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
  • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
  • superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Concordato preventivo biennale: procedura di calcolo, “pagella ISA” e piani di rientro

AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”.

In estrema sintesi, utilizzando il software  il contribuente può:

  • inserire i dati necessari;
  • calcolare la proposta di Concordato;
  • accettare la proposta entro il 31 ottobre.

I dati che scaturiscono da questa elaborazione dovranno essere forniti all’Agenzia delle Entrate dieci giorni prima della data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (quando dovuta).

La formulazione della proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, viene calcolata su due basi imponibili:

  • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
  • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le basi imponibili sono considerate al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d’imposta di riferimento, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato.

Come stabilito nel D.M. 14/06/2024, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (il 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

  • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • confronto con valori di riferimento settoriali;
  • criterio formulazione base IRAP;
  • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Nel caso in cui l’applicazione degli ISA per il 2023 non fornisca un risultato di piena affidabilità fiscale, il reddito proposto in sede di concordato terrà conto di tale condizione, andando a modulare il reddito per recuperare il gap di affidabilità fiscale.

In sostanza il reddito proposto sarà tale da raggiungere l’affidabilità fiscale piena durante il periodo di concordato, al fine di rendere “positivi” gli eventuali indicatori elementari ISA, sia quelli direttamente migliorabili, come ad esempio i ricavi per addetto, sia quelli migliorabili indirettamente come la durata delle scorte.

Mentre per i primi nella proposta di concordato verrà preso a riferimento il valore dell’ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della piena affidabilità dell’indicatore, per i secondi verrà determinata una quota aggiuntiva di reddito per massimizzare la valutazione di affidabilità sull’indicatore insufficiente.

La maggiore stima finale del reddito risultante verrà poi moltiplicata per un coefficiente benchmark, ottenuto dal rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili.

Il reddito calcolato per arrivare alla piena affidabilità fiscale rispetto a quello dichiarato dal contribuente verrà proposto agli aderenti con una sorta di “piano di rientro“, non in unica soluzione ma progressivamente attraverso l’adeguamento il primo anno con il 50% della proposta complessiva e con il restante 50% nell’anno successivo.

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Quindi, per i contribuenti con un punteggio ISA basso accettare il concordato preventivo biennale potrebbe comportare un aumento delle imposte da pagare rispetto a quelle effettivamente dovute, basate sui redditi dichiarati.
Per le partite IVA con un punteggio ISA elevato, invece, l’accettazione della proposta di concordato potrebbe offrire solo vantaggi, considerando la maggiore affidabilità fiscale già acquisita.

La proposta così formulata viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente entro cinque giorni dall’invio dei dati richiesti.

Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Una volta ricevuta la proposta della definizione biennale del reddito, il contribuente sarà libero o meno di accettarla senza incorrere in possibili controlli. Coloro che accettano la proposta saranno tenuti a concordare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi (e Irap ove dovuta) relativi ai due periodi d’imposta del biennio.

Metodologia e software per il calcolo ISA

Con il D.M. 14/06/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

Contestualmente, dal 15 giugno è online il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB).

Qui puoi scaricare il software

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche una brochure che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi.

Rinnovo del concordato preventivo

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, può accedere ad un nuovo biennio di concordato.

Il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.

Concordato preventivo: determinazione degli acconti

Il D.Lgs. 108/2024 prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Concordato preventivo: le regole per i forfettari

A partire dal 15 luglio 2024 – con il rilascio del software da parte di Sogei – anche le partite Iva in regime forfettario possono calcolare e valutare la proposta del Fisco per aderire al concordato preventivo.

Per i forfettari – in via sperimentale – il patto fiscale è annuale e non biennale. La proposta dovrà essere accettata entro il termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre).

L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.

Sono esclusi dall’opzione i contribuenti con un reddito inferiore a 2.000 euro e coloro che sono passati al regime agevolato nel 2024 o hanno aperto la partita Iva nel 2023 direttamente in forfait.

Valgono anche per i forfettari le altre cause di blocco generali previste dal sistema: la presenza di debiti fiscali o previdenziali superiori a 5mila euro; l’omessa presentazione delle dichiarazioni in almeno uno dei tre anni precedenti il concordato; l’aver avuto condanne per uno dei reati penali previste dalla legge.

L’accettazione del concordato non fa venire meno, per il 2024, gli ordinari obblighi a cui sono soggetti i soggetti interessati, quali quello dichiarativo o quello di emissione delle fatture in formato elettronico. L’acconto di imposta sostitutiva relativo all’anno d’imposta per il quale si accetta il Concordato preventivo biennale, il 2024, deve essere calcolato in base al reddito concordato (e non in base a quello effettivamente conseguito nel 2023).

L’anno successivo, se nel mentre non subentreranno cause di esclusione dal beneficio, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta.

Il contribuente in regime forfetario che vorrà accettare la proposta del fisco ed accedere al Concordato preventivo biennale potrà farlo semplicemente compilando la sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024, quel quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dedicato appunto anche ai contribuenti in regime forfetario.

Il nuovo software agisce direttamente sul modello dichiarativo e consente, tramite l’applicativo Redditionline, di calcolare la proposta di concordato compilando il quadro LM del modello Redditi 2024.

Se si sceglie il metodo storico e si guarda all’imposta dell’anno scorso, c’è una maggiorazione dell’acconto pari al 12% (4% per le “nuove iniziative”) della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato nel 2023. Se invece si sceglie il metodo previsionale non c’è alcuna maggiorazione, ma la rata di fine novembre viene calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello già versato (a luglio) con le regole ordinarie.

La metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti la proposta di concordato, è stata definita dal Decreto Mef del 15 luglio 2024.

Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Lo stesso decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

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Nel provvedimento è precisato che non è prevista “alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati” in caso di mancata accettazione della proposta di concordato preventivo da parte dei contribuenti in regime forfettario.

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Concordato preventivo con imposta sostitutiva opzionale

Con il D.Lgs. 108/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto, sono apportate modifiche significative alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale ex D.Lgs. 13/2024.

E’ prevista in primo luogo la tassazione sostitutiva opzionale del maggior reddito concordato dal contribuente rispetto a quello di riferimento del 2023.

In pratica, allo scopo di abbattere in modo sensibile il conto dovuto con il concordato, per i periodi d’imposta interessati dal concordato (2024-2025) i contribuenti potranno optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva determinata su una base di calcolo pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo/impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente (anno d’imposta 2023) a quello cui si riferisce la proposta, applicando aliquote variabili a seconda del voto Isa guadagnato nel periodo d’imposta 2023.

Le aliquote applicabili al maggior reddito concordato sono le seguenti:

  • 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8;
  • 12% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non sia inferiore a 6 e inferiore a 8;
  • 15% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia inferiore a 6.

È stato inserito uno sconto sull’analoga base imponibile (maggior reddito concordato rispetto a quello di riferimento del 2023) anche per i contribuenti in regime forfetario i quali potranno tassare l’extrareddito 2024 con aliquote ridotte al 10% (in luogo del 15%) e al 3% (in luogo del 5%) in caso di start up.

In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024.

Il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs. 13/2024:

  • entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato;
  • viene previsto che, a regime, i contribuenti possono aderire al concordato entro il 31 luglio, mentre i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
  • i soggetti che applicano gli ISA possono accedere al concordato preventivo se, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi accertati con sentenza irrevocabile o con atto non più impugnabile. I contribuenti con un debito residuo di 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni, possono accedere al concordato. Non concorrono al limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati;
  • non vengono considerati nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai fini della proposta, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’art. 54, comma 1-quater del TUIR;
  • non vengono considerati, ai fini della proposta, nella determinazione del reddito d’impresa le perdite su crediti oltre alle plus/minusvalenze e sopravvenienze passive/attive. Inoltre, viene riformulata la lett. b) del comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024, al fine di escludere dal reddito oggetto di concordato tutte le componenti di reddito afferenti alla partecipazione in società ed enti;
  • viene modificato la determinazione degli acconti dei soggetti ISA e i soggetti forfetari;
  • vengono previste nuove cause di cessazione.

Concordato preventivo biennale: il calendario fiscale

Il calendario fiscale 2024 risulta essere il seguente:

  • 15 giugno 2024 (entro il 15 aprile per gli anni successivi): l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’applicativo software per l’acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Su tali basi informative, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;
  • 31 luglio 2024: si procederà al versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 senza considerare la proposta di concordato;
  • 20 agosto 2024: si procederà al versamento di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello o.40%;
  • 31 ottobre 2024: sarà il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e per l’adesione al concordato;
  • 30 novembre 2024: in sede di versamento del secondo acconto 2024 si procederà al conguaglio tenendo conto dell’eventuale adesione al concordato.

A regime, i contribuenti possono aderire al concordato entro il 31 luglio di ogni anno, mentre i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;

 

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