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La tassazione dei redditi percepiti dal trust da parte di beneficiario residente in Italia (privato) dipende da alcune variabili. In particolare, le modalità risultano differenziate a seconda che il trust sia o meno considerato interposto, se è opaco o trasparente e se lo stesso è residente in Italia o all’estero.
Di seguito andiamo ad individuare le principali caratteristiche utili ai fini fiscali.
Redditi attribuiti da parte di un trust interposto
Un trust è interposto quando un soggetto definito interponente esercita un potere di influenzare il trustee. Di fatto, si tratta di tutte quelle situazioni in cui l’entità giuridica è solo uno schermo verso la detenzione dei beni che rimangono nella disponibilità effettiva del disponente (vedasi la Circolare n. 43/E/06 e la n. 61/E/10). Occorre prestare particolare attenzione a questa casistica, in quanto oggetto di particolare attenzione in caso di accertamenti.
In caso di trust interposto i redditi devono essere assoggettati a tassazione sul soggetto interponente con le regole fiscali applicabili su quest’ultimo. Occorre comportarsi, quindi, come se ci si trovasse in una situazione di assenza del trust. Questo, sia per le imposte sui redditi, ma anche ai fini del monitoraggio fiscale (in questo scenario attenzione al fatto che l’ente interposto sia residente o meno in Paese a fiscalità privilegiata, in quanto questo potrebbe comportare l’applicazione del principio look through).
Redditi attribuiti da parte di un trust non interposto residente
Se siamo di fronte ad un trust non interposto occorre fare un passo successivo ed individuare se lo stesso sia opaco o trasparente (a seconda che i beneficiari siano individuati o meno). Nella sostanza, il trust è opaco quando il trustee ha un potere discrezionale in ordine all’attribuzione dei redditi. Allo stesso modo, il beneficiario non vanta un diritto soggettivo alla percezione degli utili stessi. Solo nel caso in cui il trustee sia tenuto ad attribuire i redditi ai beneficiari, questi vantano un diritto soggettivo alla percezione degli stessi. Si parla in questo caso di trust trasparente.
Il trust opaco residente in Italia sconta tassazione IRES sui redditi prodotti. I beneficiari non sono soggetti a tassazione in Italia, qualora il trustee decidesse di effettuare loro delle attribuzioni. Tuttavia, secondo l’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 34/E/22) le attribuzioni effettuate ad un beneficiario di un trust opaco (ente commerciale residente) sono da considerare come dei dividendi. Pertanto, è applicabile la ritenuta del 26% a titolo di imposta. Tale ritenuta, esaurisce la tassazione in capo al beneficiario.
In caso di trust trasparente, questi è tenuto a determinare il proprio reddito imponibile nel quadro PN (“imputazione dei redditi del trust”) del modello Redditi. In questo modo tale reddito può essere imputato pro quota ai beneficiari. Questi ultimi devono dichiarare il reddito nel quadro RL del modello Reddit…
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