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Imposta di successione e donazione: le novità del testo unico 2025 #adessonews

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Le norme sull’imposta di successione e donazione alla luce della riforma fiscale in corso di pubblicazione in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo che introduce nuove norme per la razionalizzazione delle imposte indirette.

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L’elemento più innovativo del provvedimento, attuativo della legge di delega di riforma fiscale, è l’imposta di successione.

Il provvedimento infatti apporta alcune modifiche al testo unico di riferimento, il D.Lgs. 346/1990.

In questo approfondimento trovi:

  • una panoramica delle novità introdotte dal decreto legislativo appena approvato (di cui si attende solo la pubblicazione in Gazzetta) al testo unico per le successioni e le donazioni.
  • una sintesi del testo unico sulle successioni e le donazioni.

In calce sono forniti anche i testi di legge vigenti e la documentazione parlamentare; appena disponibile sarà fornito anche il nuovo Testo unico sulle successioni e donazioni 2025 (il D.Lgs. 346/1990 aggiornato e coordinato con le modifiche del nuovo provvedimento).

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Infine, qui puoi vedere come gestire al meglio il calcolo dell’imposta di successione e le dichiarazioni di successione.

Come cambiano le imposte di successione e donazione? Il Testo Unico 2025 sulle successioni e donazioni

Ecco le modifiche previste dalla Riforma del 2024 del Testo unico successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025:

  • la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l’esclusione del donatum dalla perimetrazione del relictum, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell’imposta sulle successioni;
  • l’estensione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l’introduzione di un’apposita e specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Aliquote e franchigie

La riforma del testo unico stabilisce che, ai fini della base imponibile, il “donatum” (ossia il complesso dei beni attribuito in vita attraverso donazione) debba essere escluso dalla perimetrazione del “relictum” (ossia dall’asse ereditario trasmissibile agli eredi), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.

Il Decreto inserisce all’art. 7 ed all’art. 56 del testo unico su successioni e donazioni le aliquote e le relative franchigie, senza novità di rilievo.

Si segnala anche:

  • l’abolizione del “coacervo successorio” che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum);
  • lo svincolo delle attività cadute in successione quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili all’unico erede, purché di età anagrafica non superiore ai ventisei anni, da parte di banche e altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius.

A seguito dell’introduzione delle aliquote proporzionali dipendenti dal rapporto di parentela o affinità tra erede e defunto, in luogo di quelle progressive “a scaglioni ” precedentemente previste, ad opera dell’art. 2 co. 47-53 del D.L. 262/2006, il coacervo risultava già implicitamente abrogato nell’impianto dell’imposta sulle successioni.

Liberalità d’uso

Con la modifica di cui al comma 4 si chiarisce che l’imposta di successione non si applica alle liberalità che non costituiscono donazione ai sensi dell’articolo 770, secondo comma, del codice civile, ovvero alle liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Alle liberalità d’uso è esteso pertanto il trattamento già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore.

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È confermata l’applicazione dell’imposta alle donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo art. 770, riguardanti le liberalità fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.

Autoliquidazione

Per la liquidazione dell’imposta si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per ulteriori imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, ove emergesse una maggiore imposta principale.

Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Trust

Con la riforma rientrano nell’ambito oggettivo del tributo il trasferimento dei beni derivanti da trust. Le nuove norme definiscono anche le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

È previsto che il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, o nel caso di trust testamentario e trustee, possa optare per il versamento dell’imposta sulle successioni e donazioni in modo volontario e anticipato al momento dell’apporto dei beni al trust, o dell’apertura della successione.

L’opzione consente in via generalizzata la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun “conferimento” dei beni e dei diritti al trust, ovvero dell’apertura della successione.

L’imposta sulle successioni e donazioni corrisposta “in ingresso”, che esclude da imposizione ogni attribuzione futura, i.e. “in uscita”, è da considerarsi versata a titolo definitivo, e dunque non richiedibile a rimborso. La base imponibile, le franchigie di imposta e le aliquote saranno determinate in base alla consistenza dei beni in trust apportati o trasferiti per successione, e in base al rapporto tra disponente e beneficiari in tale momento. Se non è possibile individuare i beneficiari, si applicherà l’aliquota più elevata (l’8%), senza possibilità di fruire di franchigie.

Nel caso in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”.

La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.

Infine, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.

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Essa si applica alla base imponibile dei beni, quindi sul loro valore, eccedendo la franchigia prevista in relazione al rapporto di parentela tra deceduto e beneficiario.

Inoltre, è previsto che per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nel territorio dello Stato al momento della segregazione dei beni in trust; nel caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

È stabilito infine che il trustee di trust testamentario è il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione di successione.

Trasferimenti d’azienda in ambito familiare

Il nuovo testo unico sulle successioni prevede che, nei casi di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto o vi sia un controllo già esistente.

L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta pure per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Analoga previsione opera in ipotesi di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

Dichiarazione di successione telematica

La riforma 2024 del testo unico prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero.

Nella dichiarazione di successione, ad esempio, non è più necessario indicare:

  • gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi sei mesi, di cui all’articolo 10, con l’indicazione dei relativi corrispettivi.
  • i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni negli ultimi sei mesi.

Non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili e un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili; si chiarisce, invece, che è necessario allegare il prospetto di liquidazione dell’imposta sulle successioni e delle tasse per i servizi ipotecari.

Sono inoltre introdotte semplificazioni In tema di irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

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Per saperne di più leggi l’approfondimento sulla dichiarazione di successione telematica e precompilata

Testo Unico sulle successioni e donazioni 2025: documentazione PDF

In attesa della pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. che riforma il testo unico sulle successioni e donazioni, sono qui disponibili per il download gratuito in un unico file .zip:

  • lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette sottoposto a parere parlamentare e già approvato dal Governo
  • il dossier parlamentare con tabella di confronto del testo previgente e le modificazioni apportate
  • una comoda scheda di lettura

Cos’è l’imposta di successione e donazione?

Le persone, che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.

L’imposta sulle successioni è disciplinata dal D. Lgs. 346/1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006.

Il testo unico successioni e donazioni in breve

Il decreto legislativo si articola in quattro titoli:

  • il Titolo I contiene le disposizioni comuni relative all’imposta su successioni e donazioni (articoli 1- 6);
  • il Titolo II concerne l’applicazione dell’imposta alle successioni (articoli 7- 54);
  • il Titolo III contiene le norme sull’applicazione dell’imposta alle donazioni (articoli 55-60).
  • Il Titolo IV contiene le disposizioni transitorie e finali (articoli 60- 63).

Quando è dovuta l’imposta di successione e donazione

L’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (ivi compresi la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni) nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di beni immobili e partecipazioni societarie tra coniugi o parenti in linea retta (prevista dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

Sono escluse le donazioni di modico valore, le donazioni (o altre liberalità) collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto nonché ulteriori ipotesi di trasferimenti indicate in dettaglio all’articolo 3 (articolo 1).

L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti (articolo 2).

Chi paga l’imposta di successione e donazione

I soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi e i legatari per le successioni (nonché i soggetti immessi nel possesso in caso di assenza o morte presunta), i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità tra vivi (articolo 5).

Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (articolo 36).

Presupposto dell’imposta è, con riferimento all’imposta di successione l’apertura della medesima, per quanto riguarda l’imposta sulle donazioni la stipula dell’atto di donazione mentre nei casi di assenza e dichiarazione di morte presunta si fa riferimento all’immissione nel possesso dei beni (o all’eseguibilità della sentenza di morte presunta in mancanza di immissione nel possesso).

Quando si paga per l’imposta di successione

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione per gli eredi, definita all’articolo 8, è data dal valore globale netto dell’asse ereditario (valore netto dell’asse ereditario dal 2025), costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono o l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3 (che indica gli oneri considerati come legati a favore del beneficiario).

Nel caso di più eredi si fa riferimento alle relative quote mentre per i legatari si ha riguardo al legato di cui sono beneficiari.

Il valore dei beni costituenti l’asse ereditario (nonché il valore dei beni oggetto di donazione, art. 56, comma 4) è calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del decreto legislativo, mentre gli articoli da 20 a 26 disciplinano le modalità di calcolo delle passività deducibili ed individuano le detrazioni con riferimento alle successioni nonché le riduzioni (la cui disciplina si applica anche alle donazioni ex articolo 56, comma 5).

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Tale valore (sia per le quote ereditarie sia per i legati) è ridotto dell’ammontare di una franchigia pari a 1 milione di euro per coniuge e i parenti in linea retta e 100.000 euro per fratelli e sorelle (un valore più elevato è previsto per beneficiari portatori di grave handicap indipendentemente dal grado di parentela) il cui valore è aggiornato ogni 4 anni per tenere conto dell’indice del costo della vita. Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta alle donazioni, la base imponibile è il valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario (diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1) determinato a norma degli artt. da 14 a 19.

Dalla base imponibile si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.

Ai fini della determinazione del valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto di donazione si tiene inoltre conto delle donazioni anteriormente fatte dal donante.

Aliquota d’imposta di successione

L’aliquota d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 48, della legge n. 262 del 2006, è pari al:

  • 4% per coniugi e parenti in linea retta;
  • 6% per fratelli e sorelle;
  • 6% (senza franchigia) per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia);
  • 8% per altri soggetti.

Per le donazioni le aliquote e le franchigie sono quelle previste per l’imposta di successione.

La dichiarazione di successione

Gli articoli da 27 a 32 disciplinano la dichiarazione di successione prevedendo che la successione debba essere dichiarata, entro dodici mesi dalla data di apertura della stessa (la decorrenza del termine varia a seconda dei soggetti obbligati), all’ufficio competente da parte dei chiamati all’eredità e dei legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, dai loro rappresentanti legali; dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; dagli amministratori dell’eredità e dai curatori delle eredità giacenti nonché infine dagli esecutori testamentari.

L’obbligo eseguito da uno dei soggetti obbligati esonera tutti gli altri.

Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate.

Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.

In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario che di solito dispone di software professionali per la compilazione della dichiarazione di successione.

Come detto sopra, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto.

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c..

Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  • l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
  • l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

A seguito della dichiarazione l’imposta è liquidata dal competente ufficio (articoli 33 e 34), che, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

In caso di omissione della dichiarazione della successione l’ufficio competente provvede all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (articolo 35).

Qui trovi maggiori informazioni sulla dichiarazione di successione.

Come si paga l’imposta di successione

L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.

Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

È possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

Registrazione delle donazioni

Le donazioni, anche indirette, sono soggette a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato (articolo 55).

Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro.

Testo Unico sulle successioni e donazioni vigente in PDF

In attesa della pubblicazione del D.Lgs. di riforma, è disponibile il testo vigente del Testo unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990).

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