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Certificato di prevenzione incendi: guida alle normative, procedure e obblighi #adessonews

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Il CPI è un documento essenziale che attesta la conformità di edifici e impianti alle normative di sicurezza antincendio, garantendo la protezione di persone e beni

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è uno dei documenti fondamentali in materia di sicurezza antincendio.

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Esso attesta che un edificio, impianto o attività ha soddisfatto le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, riducendo al minimo il rischio di incendio e garantendo che, in caso di incidente, siano presenti misure idonee per la salvaguardia delle persone e dei beni.

Il CPI rappresenta quindi una garanzia sia per i proprietari delle strutture che per gli utenti e le autorità di controllo.

Grazie ad  uno specifico software antincendio puoi ottenere tutti i documenti richiesti per ricevere il CPI, relazione di progetto e modelli PIN.

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Cos’è il CPI – Certificato prevenzione incendi

Secondo l’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 139/2006 il certificato di prevenzione incendi è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose.

La normativa di riferimento del CPI antincendio

Il Certificato di Prevenzione Incendi si inserisce all’interno del complesso delle norme in materia di sicurezza antincendio, la cui disciplina è stabilita principalmente nel D.Lgs. 139/2006, che regola il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nel D.P.R. 151/2011, che classifica le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Certificato prevenzione incendi: quando è obbligatorio, le attività soggette

Il certificato di prevenzione incendi non è sempre obbligatorio.

Le attività per le quali vige l’obbligo sono quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco quindi incluse nell’elenco dell’Allegato 1 del D.PR. 151/2011 nel quale sono presenti tutte le attività a maggior rischio incendio, comunemente definite “Attività soggette” a CPI.

Consulta la tabella delle attività soggette

Chi deve richiedere il Certificato prevenzione incendi:

Il certificato di prevenzione incendi deve essere richiesto dal titolare dell’attività o dal responsabile dell’attività che rientra tra quelle soggette a controllo antincendio secondo il D.P.R. 151/2011. Questo soggetto può essere il proprietario dell’edificio o dell’attività, l’amministratore condominiale (nel caso di edifici residenziali) o un legale rappresentante dell’azienda, in funzione del contesto specifico.

Chi è responsabile per la richiesta del CPI?

I responsabili per la richiesta del certificato sono:

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  • i proprietari di attività o edifici soggetti a controllo:
    • se l’edificio o l’attività è di proprietà di una persona fisica o giuridica, è il proprietario a dover richiedere il CPI;
    • nel caso di aziende o imprese, sarà il legale rappresentante dell’azienda (o un suo delegato) a occuparsi della richiesta.
  • amministratori di condominio:
    • nel caso di condomini che richiedono il CPI, come quelli con altezza antincendio superiore a 24 metri, o condomini con autorimesse o centrali termiche soggette a controllo, è l’amministratore del condominio che ha il compito di richiedere il CPI a nome del condominio;
    • è responsabilità dell’amministratore garantire l’adempimento degli obblighi normativi e la sicurezza antincendio nelle aree comuni.
  • gestori di attività commerciali o industriali:
    • per attività commerciali (come negozi di grandi dimensioni, centri commerciali) o industriali (stabilimenti produttivi, impianti di stoccaggio di materiali pericolosi), il gestore dell’attività o il suo rappresentante deve provvedere alla richiesta del CPI.
  • enti pubblici o privati:
    • in caso di edifici pubblici (scuole, ospedali, strutture sanitarie) o strutture private di pubblico interesse (come teatri, cinema, impianti sportivi), è l’ente proprietario o gestore dell’attività a dover richiedere il CPI.

CPI antincendio: chi lo rilascia

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico.

Cosa fanno i Vigili del Fuoco?

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività sopra menzionate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Rinnovo del certificato antincendio

Rinnovo CPI scaduto? Dal 2011, con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio, il CPI come documento formale non ha più una vera “scadenza” come in passato. Tuttavia, le attività soggette a controllo antincendio devono presentare periodicamente un rinnovo di conformità.

Secondo la normativa attuale (D.P.R. 151/2011), l’attività è tenuta a dimostrare periodicamente che continua a rispettare le condizioni di sicurezza antincendio tramite il rinnovo della SCIA antincendio. Le scadenze del rinnovo variano a seconda della tipologia dell’attività:

  • ogni 5 anni per la maggior parte delle attività soggette a controllo antincendio;
  • ogni 10 anni per alcune specifiche attività a basso rischio (ad esempio, depositi di liquidi infiammabili di modesta quantità);
  • verifiche annuali possono essere richieste per attività con un alto rischio di incendio, come grandi impianti industriali o strutture ospedaliere.

Vige l’obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi quando si verificano:

  • modifiche di lavorazione o di strutture;
  • nuova destinazione dei locali;
  • variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
  • modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Certificato di prevenzione incendi: le sanzioni

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 258 € a 2.582 €, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.

Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 € a 516 €. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:

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  • il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
  • il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
  • i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.

La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

Certificato prevenzione incendi per il condominio

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per i condomini è obbligatorio solo in presenza di determinate condizioni legate alla tipologia e alle caratteristiche dell’edificio. Non tutti i condomini richiedono il CPI, ma è necessario ottenerlo se l’edificio o le sue parti rientrano nelle attività elencate dal D.P.R. 151/2011, che definisce le attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Il CPI è obbligatorio per un condominio quando sono presenti specifiche situazioni di rischio, tra cui:

  • altezza dell’edificio: i condomini con altezza superiore a 24 metri sono soggetti all’obbligo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e quindi richiedono il rilascio del CPI. L’altezza antincendio è definita come l’altezza misurata dal livello dell’area di accesso dei soccorsi fino al piano più alto abitabile dell’edificio. Le principali soglie da considerare sono:
    • tra 12 e 24 metri: non necessitano di CPI, ma devono rispettare le norme di sicurezza per prevenire incendi, come vie di fuga e estintori;
    • tra 24 e 54 metri: devono essere soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e ottenere il CPI;
    • superiore a 54 metri: sono classificati come attività di maggior rischio e necessitano di un controllo più rigoroso e del rilascio obbligatorio del CPI;
  • autorimesse condominiali: i garage o i parcheggi sotterranei presenti nei condomini possono rendere obbligatorio il CPI in base alla loro superficie complessiva (le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, ad esempio, devono ottenere il CPI. Se l’autorimessa è di piccole dimensioni – inferiore a 300 m2 – non è soggetta al rilascio del certificato);
  • centrali termiche condominiali: se il condominio ha una centrale termica (per riscaldamento o produzione di acqua calda) con potenza termica superiore a 116 kW, questa rientra nelle attività soggette a controllo e richiede il rilascio del CPI;
  • impianti a gas e altre apparecchiature: gli impianti che utilizzano gas combustibile per il riscaldamento o altre apparecchiature con una potenza complessiva superiore a determinate soglie (ad esempio 116 kW per le centrali termiche) devono rispettare specifiche norme di sicurezza antincendio e ottenere il CPI.

Certificato di prevenzione incendi per le autorimesse

Il CPI è obbligatorio per le autorimesse in base alla superficie complessiva dell’autorimessa stessa, secondo quanto previsto dal D.P.R. 151/2011, che elenca le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Le autorimesse, essendo ambienti chiusi in cui sono presenti veicoli e carburanti, rappresentano un rischio potenziale significativo in caso di incendio, e quindi devono essere conformi a specifiche normative di sicurezza antincendio.

La normativa distingue le autorimesse in base alla loro superficie, identificando soglie precise per le quali il CPI diventa obbligatorio:

  • autorimesse con superficie fino a 300 m2: le autorimesse di dimensioni ridotte, con una superficie inferiore a 300 m2, non sono soggette all’obbligo di ottenere il CPI. Tuttavia, devono rispettare comunque le normative di sicurezza antincendio applicabili;
  • autorimesse con superficie superiore a 300 m2: le autorimesse con superficie superiore a 300 m2 sono soggette al controllo di prevenzione incendi e quindi all’obbligo di ottenere il CPI. Questa categoria include anche i garage condominiali o privati di grandi dimensioni;
  • casi particolari: autorimesse o parcheggi pubblici (sotterranei o multipiano) con strutture complesse spesso richiedono una valutazione più approfondita e specifica delle misure antincendio, anche per aree con superfici minori in base alla loro complessità strutturale o tipologia di utilizzo.

Le autorimesse sono regolate, oltre che dal D.P.R. 151/2011, anche da specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, tra cui il D.M. 1 febbraio 1986 e le regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 15 maggio 2020 V6).

Certificato prevenzione incendi box auto

Il CPI per i box auto è obbligatorio solo in determinate circostanze, legate principalmente alla dimensione e all’uso del box stesso. In particolare, la normativa distingue tra piccole autorimesse (come i box auto singoli o di dimensioni ridotte) e quelle di più ampia portata, che sono soggette a regolamentazioni più stringenti in materia di prevenzione incendi.

Secondo il D.P.R. 151/2011, che classifica le attività soggette al controllo di prevenzione incendi, i box auto sono inclusi nelle autorimesse, ma l’obbligatorietà del CPI dipende dalla superficie totale destinata al ricovero dei veicoli. Nello specifico:

  • box auto di superficie inferiore a 300 m2: se il box auto è parte di un’autorimessa o garage con una superficie complessiva inferiore a 300 metri quadrati, non è obbligatorio il CPI. Tuttavia, anche in assenza dell’obbligo di certificazione, i box auto devono rispettare le normative di sicurezza antincendio minime, come la presenza di adeguati sistemi di ventilazione e, se richiesto, di estintori;
  • autorimesse (o box auto) con superficie complessiva superiore a 300 m2: se il box auto fa parte di un’autorimessa condominiale, multipiano o sotterranea che ha una superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, è obbligatorio ottenere il CPI. Questa regola vale anche per i box auto singoli che fanno parte di una struttura più grande, come un parcheggio condominiale o aziendale.

 

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