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Il notaio risponde a titolo di concorso con la società nella violazione tributaria? #adessonews

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In ambito tributario, secondo la regola generale, la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (art. 2 c. 2 d.lgs. 472/1997). Tale regola trova una deroga in caso di enti dotati di personalità giuridica per i quali è previsto che la sanzione sia applicata, in via esclusiva, alla società e non alla persona fisica che amministra o rappresenta l’ente (art. 7 d.l. 269/2003).

La suddetta deroga opera anche nel caso in cui la persona fisica sia un soggetto estraneo alla società (come il notaio)?

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La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza 25 luglio 2024, n. 20697, affronta la questione della compatibilità tra la norma sul concorso di persone in applicazione del principio personalistico della sanzione (art. 9 d.lgs. 472/1997) e la disposizione di natura eccezionale che prevede la responsabilità esclusiva dell’ente dotato di personalità giuridica (art. 7 d.l. 269/2003). Secondo gli ermellini, la deroga al regime generale è limitata al caso di violazioni commesse da persone fisiche legate all’ente contribuente da un rapporto organico, di diritto o di fatto, purché la violazione sia commessa a beneficio e vantaggio della società. In altre parole, è solo la persona fisica con ruoli di rappresentanza della persona giuridica che viene esclusa dalla responsabilità, sempre che la violazione sia a beneficio della società. Pertanto, nel caso di un soggetto esterno (come il notaio che abbia stipulato le cessioni del credito), non si applica l’art. 7 d.l. cit. ma torna ad operare la regola generale ex art. 9 d.lgs. cit. In ragione di ciò, sono legittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni alle persone fisiche che agiscano come soggetti esterni di enti dotati di personalità giuridica in applicazione dell’art. 9 d.lgs. 472/1997. In conclusione, «le persone fisiche, soggetti terzi (come nel caso in esame, il notaio), sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003».

Preme ricordare che una decisione analoga è stata assunta con riferimento all’intermediario fiscale esterno alla società (Cass. n. 21222/2024).

Fisco 2024, di Autori AA. VV., Ed. Ipsoa, 2024. Imposte su redditi, imposte indirette, tasse e imposte locali, accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni, operazioni straordinarie.
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La vicenda

Un notaio roga numerosi atti di cessione di crediti per una società e riceve una sanzione tributaria in concorso con la stessa. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il professionista è responsabile a titolo di concorso di persone nella violazione ex art. 9 d.lgs. 472/1997. Il professionista, invece, invoca l’art. 7 d.l. 269/2003 che prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica a cui è riferibile al violazione (e, quindi, esclude la responsabilità della persona fisica).

La Commissione tributaria provinciale (CTP) e quella regionale (CTR) rigettano la prospettazione della difesa erariale ed accolgono il ricorso presentato dal notaio. Secondo i giudici tributari, la sanzione pecuniaria grava sulla persona fisica autrice dell’illecito solo allorché questa abbia utilizzato la compagine sociale come schermo per sottrarsi alle conseguenze dell’illecito, ma l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato l’effettivo interesse che il notaio avrebbe perseguito con la stipula degli atti in contestazione. Secondo la ricostruzione erariale, il notaio sarebbe stato coinvolto nelle operazioni di frode da parte del contribuente, che utilizzava la società come schermo per le proprie operazioni fraudolente e, quindi, non godeva dell’esonero di responsabilità previsto dall’art. 7 d.l. cit.

Si giunge così in Cassazione ove si ripropone il tema della compatibilità tra le due disposizioni succitate: l’art. 9 d.lgs. 472/1997 e l’art. 7 d.l. 269/2003.

Ricordiamo brevemente cosa prevedono le disposizioni de quibus

Premessa: principio di personalità della sanzione e deroga per le persone giuridiche

Al notaio sono state irrogate delle sanzioni amministrative tributarie in qualità di autore delle violazioni in concorso con la società (ex art. 9 d.lgs. 472/1997). La decisione gravata ha accolto il suo ricorso applicando l’art. 7 del d.l. 269/2003 e i giudici di legittimità devono risolvere il problema di compatibilità tra due distinte previsioni normative che prevedono quanto segue.

  • Secondo l’art. 9 d.lgs. 472/1997, che disciplina il concorso di persone, qualora più persone concorrono a commettere la violazione, ognuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, «derivandone che il medesimo comportamento illecito sia anche ascrivibile al soggetto che, con il proprio contributo, materiale, ma anche solo morale, abbia contribuito alla realizzazione dello stesso». Inoltre, secondo l’art. 2 c. 2 d.lgs. cit. la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, in base al principio di personalizzazione della sanzione.
  • Secondo l’art. 7 del d.l. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La norma introduce una deroga al principio di responsabilità personale in capo all’autore della violazione e opera solo per le persone fisiche titolari di un rapporto organico, di fatto o di diritto, con l’ente contribuente. Inoltre, postula che il soggetto, rappresentante o amministratore dell’ente, autore della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata; invece, la disposizione non opera qualora il soggetto abbia agito nel proprio interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari.

Preme rilevare come l’art. 7 d. l. cit. contenga una una clausola di compatibilità con le disposizioni del succitato d.lgs. 472/1997.

Il notaio ritiene applicabile l’art. 7 d.l. 269/2003 con conseguente responsabilità esclusiva della società, mentre, secondo l’Agenzia delle Entrate, il professionista – che abbia compiuto materialmente la violazione – risponde ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 472/1997 in materia di concorso di persone.

Riassumendo:

  • l’art. 9 d.lgs. 472/1997 costituisce espressione del principio di personalizzazione della sanzione in virtù del quale risponde dell’illecito anche il soggetto che abbia concorso alla sua realizzazione con il proprio contributo;
  • il suddetto principio è mitigato dall’art. 7 d.l. 269/2003 che prevede la responsabilità esclusiva degli enti dotati di personalità giuridica che traggono beneficio dal compimento della violazione del precetto fiscale.

Così chiarito il contesto normativo, vediamo come si è pronunciata la Suprema Corte.

Responsabilità esclusiva della società solo se la violazione è nel suo interesse

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la sanzione sia stata correttamente irrogata al notaio in concorso con i trasgressori ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 472/1997 e che la decisione gravata abbia errato nel ritenere che l’applicabilità di detta norma sia esclusa dall’art. 7 d. l. 260/2003 (che prevede la responsabilità esclusiva dell’ente dotato di personalità giuridica).

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

I giudici di legittimità ricordano che:

  • l’art. 9 d.lgs. 472/1997 individua come responsabile della sanzione l’autore della violazione, infatti, è la violazione materiale del precetto a determinare la sanzione e non il beneficio ottenuto dal contribuente;
  • l’art. 7 d.l. 296/2003 ridimensiona il principio di personalità, riferendo la sanzione in via esclusiva alla persona giuridica e deroga all’art. 9 d.lgs. 472/1997 e all’art. 11 d.lgs. 472/1997 che prevede la responsabilità solidale delle società con o senza personalità giuridica nel cui interesse abbia agito la persona fisica autrice della violazione.

Il succitato art. 7 è una norma eccezionale che non ha escluso, in toto, l’esigibilità della sanzione dalla persona fisica, infatti, secondo la giurisprudenza, la sanzione resta a carico della persona giuridica (e non della persona fisica autrice della violazione) solo se l’amministratore o il rappresentante abbia agito nell’interesse o a beneficio della società. Invece, qualora l’amministratore o il rappresentante abbia agito nel proprio interesse, utilizzando l’ente come mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, viene meno la ratio della norma (ossia dell’art. 7 d. l. 296/2003), torna ad applicarsi la regola generale (art. 9 d.lgs. 472/1997) e la sanzione colpisce la persona fisica1. In altre parole, la norma eccezionale che prevede la responsabilità esclusiva della persona giuridica (art. 7 d.l. cit.) presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse della società amministrata o rappresentata.

Riassumendo:

Il soggetto estraneo alla persona giuridica può rispondere a titolo di concorso nella violazione tributaria

Come abbiamo visto, la responsabilità esclusiva della persona giuridica esclude quella della persona fisica che sia rappresentante o amministratore dell’ente. La giurisprudenza, nel tempo, ha finito per applicare i principi affermati con riferimento alla figura dell’amministratore di fatto anche a fattispecie in cui non vi era alcuna relazione tra il soggetto agente e la compagine sociale (si pensi al professionista, come il notaio, il consulente fiscale o l’intermediario).

Con alcune decisioni (Cass. ordinanze 9448, 9449, 9450, 9451 del 2020), la Cassazione:

  • ha affermato che il concorso di terzi nella violazione della società dotata di personalità giuridica è escluso dall’art. 7 d.l. cit. che fa riferimento alla “riferibilità esclusiva” della sanzione alla persona giuridica,
  • tale esclusione è corroborata dalla clausola di compatibilità contenuta nel ridetto art. 7 d.l. 269/2003,
  • non rileva che tale interpretazione conduca ad un “doppio binario” (infatti, in base a questa lettura, il concorso di persone sarebbe ammissibile solo nell’ambito degli enti privi di personalità giuridica; in buona sostanza, i terzi concorrenti esterni nella violazione commessa da un ente non dotato di personalità giuridica subirebbero un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone fisiche che agiscono come soggetti esterni di enti dotati di personalità giuridica).

I giudici di legittimità ritengono che il su riportato orientamento, secondo cui sussiste un’incompatibilità tra l’art. 9 d.lgs. cit. e l’art. 7 d.l. cit., non possa essere condiviso con specifico riferimento alla fattispecie in esame. Al contrario, sono legittimi gli atti di irrogazione delle sanzioni alle persone fisiche che agiscono come soggetti esterni di enti dotati di personalità giuridica in applicazione dell’art. 9 d.lgs. 472/1997.

Innanzitutto, la ratio dell’art. 7 d.l. cit. – che prevede la responsabilità esclusiva dell’ente dotato di personalità giuridica – consiste nel concentrare la sanzione in capo al soggetto che abbia tratto un vantaggio della violazione. La deroga al regime generale di responsabilità personale è limitata alle persone fisiche legate da un rapporto organico, di diritto o di fatto, all’ente contribuente e non suscettibile di applicazione estensiva. La lettera della norma non esclude la responsabilità delle persone fisiche che non abbiano agito in nome e per conto della società (ossia i soggetti estranei ad essa), i quali, se hanno concorso nella violazione tributaria, rispondono in applicazione dell’art. 9 d.lgs. 472/1997. L’uso dell’avverbio “esclusivamente” non significa che il legislatore abbia inteso escludere la responsabilità di ogni altro soggetto diverso dalla persona giuridica, perché il principio informatore della responsabilità resta la personalità della sanzione come prevista dal d.lgs. 472/1997.

La sanzionabilità del contributo del concorrente

In ambito tributario, la legge prevede espressamente la sanzionabilità del contributo del concorrente; l’art. 9 d.lgs. 472/1997, infatti, ricalca la falsariga dell’art. 110 c.p. e dell’art. 5 legge 689/1981. In particolare, la disposizione ritiene sanzionabile il soggetto che abbia offerto un contributo materiale o psichico nella realizzazione dell’illecito tributario, compreso il contributo agevolatore. Ciascun concorrente soggiace alla sanzione, fatta salva l’ipotesi della responsabilità solidale (ex art. 11 d.lgs. 472/1997); infatti, in tale ultimo caso, la sanzione irrogata è unica e il pagamento di uno dei coobbligati libera gli altri.

Il concorrente nell’illecito non va confuso con il responsabile solidale, infatti:

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  • il responsabile solidale, pur non essendo autore della condotta illecita, è chiamato a rispondere all’adempimento dell’obbligazione secondo i principi della solidarietà passiva (di cui all’art. 1292 c.c.) e il vincolo solidale avvantaggia l’amministrazione finanziaria nella realizzazione del proprio credito;
  • nel concorso nell’illecito tributario ciascun concorrente soggiace alla sanzione e il pagamento di uno non estingue l’obbligazione degli altri.

Ciò premesso, secondo il legislatore del 1997 «[…] è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo e autore materiale dell’illecito tributario e che sono qualificati come illeciti anche quei comportamenti che non integrano appieno la condotta tipica prevista dalla norma sanzionatoria, pur traducendosi in un contributo causale alla loro realizzazione. […] Dunque, il concorrente nella realizzazione della violazione amministrativa è la persona fisica a cui è riferibile il “contributo causale” che integra la violazione, ovvero il soggetto che abbia in concreto tenuto la condotta positiva o omissiva che abbia concorso, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, a realizzare l’infrazione». Il contributo causale del concorrente ha una sua autonomia rispetto alla condotta posta in essere dall’autore della violazione e a quella del responsabile solidale. L’art. 9 d.lgs. cit. contempla il concorso di persona e recepisce i principi stabiliti in materia dal Codice penale, rendendo possibile l’applicazione della sanzione non solo all’autore materiale ma anche a chi abbia offerto un contributo causale alla realizzazione dell’illecito tributario, anche se esclusivamente sul piano psichico.

Conclusioni: il principio di diritto

Il giudice tributario ha errato nel ritenere che l’art. 7 d.l. cit. fosse applicabile anche al soggetto esterno alla società (il notaio) atteso che la norma si riferisce alla persona fisica che riveste il ruolo di amministratore o rappresentante che abbia agito in nome e per conto della società; parimenti, la decisione gravata ha errato nel sostenere che l’art. 9 d.lgs. cit. regoli solo il concorso con enti non dotati di personalità giuridica.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene accolto in applicazione del seguente principio di diritto:

  • «l‘art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità».

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NOTE

[1] Secondo la Cassazione «conferma tale conclusione l’art.11 del D.Lgs. n.472 del 1997, il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa “nell’interesse” della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che, qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’ interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art. 7 D.L. n. 269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio” (cfr. per tutte Cass., 9 maggio 2019, n. 12334)».



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