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Se la documentazione resa dal proprietario del fabbricato non costituisce prova certa, ma protende alla datazione ante 1967 dell’immobile, il Comune è tenuto alla controprova finale. Lo afferma il C.G.A.R.S.
Sappiamo che gli immobili edificati in zone non urbanizzate prima del 1967, anno del varo della c.d. legge “Ponte”, non erano tenuti a richiedere alcun permesso per l’edificazione. Capita sovente, quindi, che in caso di accertamenti il Comune possa richiedere la documentazione comprovante appunto quella data di costruzione di un manufatto edilizio datato e sospettato di abuso edilizio.
L’onere di provare l’edificazione ante 1967 tocca quindi al proprietario, ma c’è un caso in cui le posizioni si ribalterebbero, essendo a carico del Comune la prova finale.
In merito al chiarimento di tale caso è intervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S) con una interessante sentenza: la n. 654/2024.
Come accennato in premessa, per dimostrare la legittimità di un immobile “ante ’67”, è essenziale possedere la documentazione d’archivio. Per gestire e conservare nel tempo i documenti delle varie pratiche edilizie, ti suggerisco di utilizzare il software per la gestione documentale, che ti permette di mantenere tutte le cartelle ben organizzate e ti assicura che i documenti siano sempre facilmente reperibili.
Documentazione incompleta a sostegno di prova di edificazione ante 1967: quando tocca al Comune la prova finale?
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da una signora contro il Comune di appartenenza, relativamente ad un’ordinanza di demolizione di un immobile ritenuto abusivo. La questione centrale risulta la data di costruzione dell’immobile e l’applicabilità dell’obbligo di licenza edilizia.
Ecco l’ordine dei fatti:
- proprietà e documentazione: la signora era proprietaria di un terreno su cui insisteva un immobile menzionato in atti di divisione risalenti al 1974 e ad un atto di compravendita del 1945. L’immobile era descritto come un magazzino rustico e l’interessata presentava una documentazione (inclusa un’aerofotogrammetria del 1968) che attesta l’esistenza dell’immobile in quella data;
- ordinanza di demolizione: nonostante le evidenze presentate, il Comune emetteva un’ordinanza di demolizione, ritenendo l’immobile abusivo. La signora impugnava quindi questa ordinanza, sostenendo che l’immobile fosse stato costruito prima del 1967, e quindi non soggetto all’obbligo di licenza edilizia;
- giudizio di primo grado: un primo ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale esaminava il caso, ma respingeva il ricorso della signora, sostenendo che non fosse stata fornita prova sufficiente per dimostrare che l’immobile fosse stato costruito prima del 1° settembre 1967 (data in cui è entrata in vigore la legge che richiede la licenza edilizia);
- appello e riconsiderazione della prova: la signora presentava infine appello contro la decisione del TAR, evidenziando la violazione del diritto di difesa e la revoca dell’ordinanza di verificazione che avrebbe potuto fornire ulteriori prove a sostegno della sua posizione.
C.G.A.R.S: prova edificazione ante ’67 e la regola del “più probabile che non“, tocca al Comune fornire la prova finale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha esaminato le prove presentate, inclusi i documenti che indicano l’esistenza dell’immobile nel 1968. I giudici hanno stabilito che, sebbene non fosse possibile determinare con certezza la data di costruzione, esistevano elementi sufficienti per considerare più probabile che l’immobile fosse stato costruito prima del 1967.
La regola del “più probabile che non” e l’inversione dell’onere della prova
I giudici hanno concluso che, sulla base delle prove presentate dalla signora ricorrente, l’onere di dimostrare che l’immobile fosse stato costruito dopo il 1967 spettava al Comune, anziché alla ricorrente sulla base della regola del “più probabile che non“:
secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968
Il principio del “più probabile che non” è un concetto giuridico utilizzato per valutare la prova in contesti legali, in particolare quando non è possibile stabilire con certezza un fatto, ma si dispone di indizi che rendono tale fatto più probabile rispetto ad un’alternativa. Nel caso specifico, questo principio è stato applicato per determinare la data di costruzione di un immobile e l’onere della prova:
- contesto della prova: la ricorrente ha presentato documentazione, tra cui aerofotogrammetrie, che dimostrava l’esistenza del suo immobile nel 1968. Tuttavia, non era possibile stabilire con certezza se l’immobile fosse stato costruito prima o dopo il 1° settembre 1967, data in cui è entrato in vigore l’obbligo di licenza edilizia;
- regola del “più probabile che non”: i giudici hanno osservato che, sebbene non ci fosse una prova definitiva sulla data esatta di costruzione, le evidenze disponibili suggerivano che fosse “più probabile” che l’immobile fosse stato realizzato tra il 1955 e il 1967, piuttosto che nel breve periodo successivo. Questo ragionamento si basa sul fatto che l’immobile era già presente nel 1968, il che implica una probabilità significativa che fosse stato costruito prima del 1967;
- inversione dell’onere della prova: sulla base di questo principio, i giudici hanno stabilito che l’onere di dimostrare che l’immobile fosse stato costruito dopo il 1967 spettava al Comune, anziché alla ricorrente. Questo rappresenta un’inversione dell’onere probatorio, tipicamente a carico del ricorrente, che in questo caso ha dimostrato l’esistenza dell’immobile in una data prossima a quella cruciale.
In sintesi, il principio del “più probabile che non” ha giocato un ruolo cruciale nel determinare la responsabilità probatoria nel caso, influenzando significativamente l’esito del giudizio.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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