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Decreto Inerti 2024: le nuove norme sui rifiuti da costruzione #adessonews

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Cosa prevede il Decreto Inerti 2024 e cosa cambia rispetto al D.M. 152/2022 sull’End Of Waste. Il testo in PDF e la sintesi delle nuove regole

Con il D.M. 127/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 11 settembre 2024, il settore edile ha un nuovo regolamento che disciplina l’End of Waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

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Il Decreto Inerti 2024 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale“) abroga e sostituisce il D.M. 152/2022 ed è in vigore dal 26 settembre 2024.

Esso prevede:

  • la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti;
  • l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei materiali riciclati.

Ecco nel dettaglio cosa prevede il regolamento e cosa cambia rispetto al passato.

Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la demolizione delle strutture prevede obbligatoriamente la redazione di un “piano di demolizione” allegato al POS, nel quale devono essere definite il tipo di attrezzature utilizzate, le operazioni da effettuare, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione.

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Decreto Inerti 2024: cosa cambia?

In un paese povero di materie prime come l’Italia, il recupero strategico di materiale riciclato consente la riduzione delle discariche, la promozione dell’economia circolare, una maggiore tutela ambientale e supporto alle imprese, con un impatto positivo su molte filiere, tra cui quella estrattiva, delle costruzioni, delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi.

Le opere edili producono un’ingente quantità di scarti di lavorazione. I cosiddetti rifiuti inerti, derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione nonché dalle attività di scavo, se rispettati determinati criteri, possono essere riutilizzati.

Il Decreto Inerti 2024 rappresenta un passo significativo nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, perché disciplina e promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati.

Come tutti i regolamenti di End of Waste, il provvedimento si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, affinché questo possa essere riciclato ed avere una seconda vita.

Il Decreto Inerti 2024 ha l’obiettivo di facilitare il riciclo in modo che i materiali possano essere reimmessi agevolmente sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini.

La seconda vita, però, può esserci a condizione che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l’ambiente. Ecco perché i regolamenti di end of waste definiscono precisi paletti affinché il materiale possa essere riutilizzato, ad esempio, fissando dei limiti alla presenza di sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente.

Il provvedimento stabilisce:

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  • i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità;
  • le responsabilità in capo ai produttori di aggregati recuperati, richiedendo loro di fornire una dichiarazione di conformità e di seguire procedure specifiche per il prelievo e la conservazione dei campioni di aggregato.

Il Decreto Inerti 2024 presenta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 152/2022 prevedendo in particolare:

  • l’ampliamento degli scopi specifici degli aggregati recuperati indicati nell’Allegato 2 (ad esempio la produzione di clinker, componente del cemento);
  • l’integrazione della tabella 2 dell’Allegato 1 con l’inserimento di differenziazioni in base alla destinazione finale dei parametri e dei valori limite da ricercare nell’aggregato recuperato.

Il criterio adottato dal Decreto inerti 2024 è abbassare maggiormente i limiti di concentrazione per alcune sostanze nocive laddove l’uso del prodotto riciclato potrebbe avere un maggior impatto sulle matrici ambientali e sulla salute umana. Ad esempio, il regolamento determina i valori massimi di concentrazione per sostanze come l’amianto, gli idrocarburi aromatici e policiclici e il cromo esavalente. Tali limiti non sono fissi, ma cambiano a seconda degli usi.

Le soglie sono più severe per gli aggregati destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate e più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l’utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali.

Quando entra in vigore il Decreto Inerti 2024?

Il Decreto Inerti 2024 è in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ovvero dal 26 settembre 2024. Il produttore dell’aggregato recuperato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (25 marzo 2025), presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.

Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione?

In base alla definizione contenuta nell’art.2 sono “rifiuti inerti” i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale:

  • che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;
  • che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili;
  • che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Sono “rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione” i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del regolamento.

A titolo di esempio:

  • sabbia;
  • ghiaia;
  • argilla espansa;
  • vermiculite e perlite;
  • conglomerati cementizi;
  • macerie;
  • conglomerati bituminosi;
  • ceramiche;
  • intonaci;
  • mattoni;
  • mattonelle
  • calcinacci
  • calcestruzzo
  • tegole
  • lastre in cemento
  • sanitari in ceramica privi di materiali metallici
  • terre e rocce

sono rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Sono “rifiuti inerti di origine minerale” i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del regolamento.

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Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)

L’elemento centrale del Decreto Inerti 2024 è l’End of Waste, ovvero la definizione dei criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato.

Specifica l’articolo 3 che l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero cessa di essere rifiuto se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 (articolo 4).

Responsabilità del produttore di aggregati recuperati

Formulario di identificazione (FIR) e dichiarazione di conformità

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri “End of Waste” di cui all’Allegato 1 del Decreto Inerti sono attestati dal produttore di aggregato recuperato mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione di conformità DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.

Tale dichiarazione dovrà essere realizzata per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto e essa dovrà essere inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente.

Campioni

Il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.

Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del
lotto dal quale sono stati prelevati.

Le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche sono indicate dalla Tabella 5; il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.

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Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Alcune imprese sono esentate dall’obbligo di conservare i campioni di aggregato recuperato per ogni lotto prodotto, in particolare:

  • imprese registrate secondo il regolamento EMAS (CE n. 1221/2009);
  • le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche.

Queste esenzioni sono giustificate dal fatto che le imprese certificate hanno già implementato sistemi di gestione ambientale rigorosi, che garantiscono il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità.

Sistema di gestione del sistema di recupero dei rifiuti

I produttori di aggregati recuperati devono dotarsi di un adeguato sistema di gestione, che includa:

  • controllo della qualità,
  • automonitoraggio,
  • eventuale accesso a procedure di accreditamento.

Questo sistema mira a dimostrare in modo inequivocabile che i criteri del regolamento sono rispettati in ogni fase della produzione degli aggregati recuperati.

Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER)

Il Ministero dell’Ambiente avrà un ruolo attivo nel monitoraggio dei dati raccolti attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER).

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero valuta questi dati e, se necessario, procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Questo processo di monitoraggio è essenziale per garantire che i criteri rimangano pertinenti e efficaci nel promuovere pratiche di recupero sostenibili.

Allegato 1 –  Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente:

  • i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 dell’Allegato 1;
  • gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:

  • i rifiuti interrati;
  • i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Allegato 1 – Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

  • esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
  • controllo visivo,
  • eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e per coloro in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

  • esame della documentazione a corredo del carico;
  • dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
  • controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
  • accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
  • pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
  • stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata;
  • messa in riserva dei rifiuti conformi nell’area dedicata esclusivamente ad essi,  strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
  • movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
  • svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Allegato 1 – Processo di lavorazione

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

  • la frantumazione;
  • la vagliatura/ selezione granulometrica;
  • la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3.

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Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri
previsti dal regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano
miscelati.

Per l’intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l’impianto di trattamento all’interno del quale è stato prodotto, l’aggregato recuperato è depositato e movimentato all’interno dello
stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Allegato 1 – Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato

La Tabella 2 dell’Allegato 1 contiene i parametri da rispettare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto.

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 dell’Allegato 1.

Sono esclusi dal test di cessione:

  • i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15;
  • i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per
almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Allegato 2 – L’aggregato recuperato

L’aggregato recuperato può essere utilizzato in diversi ambiti, come specificato dal decreto nell’Allegato 2. Ecco un elenco delle principali applicazioni:

  • realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  • confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
  • confezionamento di calcestruzzi;
  • produzione di clinker per cemento;
  • produzione di cemento.

In Tabella 5 è riportato un elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato.

Inoltre, per ciascun lotto di aggregato recuperato, il produttore deve attestare il rispetto dei criteri attraverso una dichiarazione di conformità, da inviare all’autorità competente e conservare per un periodo di cinque anni.

Cos’è il FIR

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, fornendo dettagli completi sulla loro natura, nonché informazioni riguardanti il produttore, il trasportatore e il destinatario finale e insieme al MUD e al Registro di carico e scarico dei rifiuti, è uno strumento essenziale per garantire il controllo del ciclo di gestione dei rifiuti speciali.

La compilazione del FIR è a carico del produttore dei rifiuti, ma se questo non può farlo, tale compito può essere svolto dal trasportatore, pur mantenendo il produttore responsabile di ciò che viene dichiarato nel documento.

Il FIR deve includere tutte le informazioni necessarie sui rifiuti trasportati: origine, tipologia, quantità, codici CER, classe di pericolosità, oltre ai dati di produttore, trasportatore e destinatario. Sono inoltre richiesti i dettagli del veicolo utilizzato, la data e modalità di trasporto, il percorso e il tipo di impianto di destinazione. Il FIR deve essere redatto in quattro copie, firmato dal produttore o detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore e devono essere conservate per tre anni.

È importante sottolineare che ogni soggetto coinvolto è responsabile delle informazioni riportate nel FIR per la parte di sua competenza. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile di eventuali discrepanze tra le informazioni fornite dal produttore e la reale natura dei rifiuti, a meno che tali differenze non siano immediatamente riconoscibili.

Decreto Inerti 2024: testo ufficiale e allegati

Disponibile per il download gratuito il testo ufficiale del DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 dell’11 settembre 2024.

 

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