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Microimpresa: le soglie da verificare per il bilancio #adessonews

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Per le microimprese il bilancio può essere redatto in modo iper semplificato. In particolare, il D.Lgs. n. 125/24, che ha recepito la direttiva n. 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha modificato le disposizioni dell’art. 2435-ter del codice civile.

Si tratta della disposizione che individua la microimprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio d’esercizio. In questo contributo andremo ad analizzare quali sono le semplificazioni che le microimprese devono rispettare per la redazione del bilancio. Questo, fermo restando che il bilancio in forma abbreviata ne costituisce comunque il modello di riferimento. Analizziamo, quindi, le soglie da verificare per la redazione del bilancio per una microimpresa.

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Che cos’è una microimpresa?

Secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2435-ter del codice civile sono considerate micro imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. Attivo dello Stato Patrimoniale €. 220.000 (precedentemente €. 175.000);
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 440.000 (precedentemente €. 350.000);
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’articolo 2435-bis del codice civile, con le modifiche che lo stesso D.Lgs. n. 139/2015 vi ha apportato, ulteriormente semplificato dall’esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

Tabella: soglie per identificare le microimprese

Soglia Importo
Attivo dello Stato Patrimoniale € 220.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 440.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

Redazione semplificata del bilancio per la microimpresa

La disciplina civilistica prevede che le micro imprese abbiano la possibilità (non l’obbligo) di presentare il bilancio in forma super abbreviata, redatto secondo lo schema dettato dall’art. 2435-bis del codice civile. Tale schema prevede soltanto la predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico. Questo significa che la micro impresa ha la possibilità di non presentare la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Tuttavia, qualora per due esercizi consecutivi la micro impresa supererà due dei tre limiti dimensionali (sopra indicati), sarà obbligata nuovamente a redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria riproponendo la nota integrativa (art.2435-ter comma 4).

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Esoneri le le microimprese

Per quanto riguarda gli esoneri previsti per le microimprese, queste non sono tenute a:

  • Del rendiconto finanziario;
  • Della nota integrativa: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, del codice civile, numeri 9) e 16);
  • Della relazione sulla gestione: quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile.

L’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario non costituisce una specificità di questo bilancio in quanto già prevista per quello in forma abbreviata, dal secondo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile. Anche le condizioni che consentono di beneficiare dell’esonero dalla redazione dalla redazione della relazione sulla gestione sono le stesse previste per il bilancio in forma abbreviata, con la differenza che le informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale e non nella nota integrativa. Questo perché le microimprese possono non redigere affatto la nota integrativa inserendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni relative:

  • All’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali presentate;
  • Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • Gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;
  • L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni, dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando, il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Eliminazione della nota integrativa

Da quanto sopra esposto è utile comprendere come nella maggior parte dei casi le informazioni da inserire in calce allo stato patrimoniale risulteranno estremamente limitate comportando, di fatto, la sostanziale eliminazione della nota integrativa.

Del resto anche il contenuto della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata  è stato semplificato prevedendo l’eliminazione di parte delle voci in precedenza obbligatorie (es. prospetto della fiscalità differita) e riducendo le informazioni richieste relativamente a talune voci (es. ripartizione geografica dei debiti di durata superiore a 5 anni).

Certamente, l’esonero dalla redazione della nota integrativa costituisce il beneficio di maggior interesse per queste imprese e ciò sia in virtù del fatto che tale adempimento è quello che assorbe la maggior parte del tempo necessario per la redazione del bilancio, sia in considerazione delle difficoltà derivanti dall’adozione del formato XBRL anche per tale documento.

Fuoriuscita dal bilancio per le microimprese

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le microimprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo, vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’articolo 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’articolo 2435-ter del codice civile dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Semplificazioni facoltative

Secondo quanto previsto dall’art. 2435-ter c.c. l’utilizzo delle semplificazioni per le micro imprese deve ritenersi facoltativo e non obbligatorio. Pertanto, dovrebbero trovare applicazione le indicazioni di cui al documento CNDCEC novembre 2012 (Parte I, § 3.1). Questo, prevede che i redattori del bilancio possono, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio.

Tipologie di bilanci applicabili alle imprese

Il quadro di riferimento delineato dal D.Lgs. n. 139/2015 prevede, quindi, tre tipologie di bilanci agganciate alle dimensioni dell’impresa:

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  • Il Bilancio Ordinario – formato dallo Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
  • Il Bilancio in forma abbreviata – formato dallo Stato patrimoniale, conto economico, e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
  • Il Bilancio per microimprese – che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.

Per approfondire: “Soglie da verificare per la redazione del bilancio d’esercizio“.



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