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Un antenna di telefonia mobile può essere installata anche a ridosso di un parco giochi purché l’intensità del campo elettromagnetico prodotto non superi le soglie massime previste dalla normativa vigente.
È questo in sintesi quanto stabilito dal TAR Lombardia con la sentenza n. 1545 del 20 maggio 2024.
La normativa regionale e nazionale non prevede delle distanze delle antenne dagli edifici da rispettare, ma solamente delle intensità di campo elettromagnetico da non superare. Per questo motivo i giudici hanno respinto il ricorso presentato da alcuni condomini, che si erano opposti all’installazione di un’antenna vicino ad un parco frequentato da bambini.
Il caso
Un Comune, su parere dell’ARPA, autorizzava l’installazione e l’esercizio di un impianto/stazione radio base (SRB) con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt su un immobile a ridosso di un parco giochi e di un edificio condominiale.
Vane le poteste dei condomini, che decidono di ricorrere al TAR contro il provvedimento del Comune ritenendolo illegittimo. I condomini si lamentano soprattutto della vicinanza dell’antenna al parco giochi, molto frequentato da bambini e famiglie. Secondo i ricorrenti, l’antenna non rispetta le distanze minime stabilite dalla legge. In particolare richiamano l’articolo 4 della legge regionale Lombardia n. 11 del 2001, che vieta l’installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza, fra gli altri, dei parchi-gioco, salvo che la potenza dell’impianto non sia superiore a 7 Watt.
Antenna di telefonia mobile nei pressi di un parco giochi o altri siti “sensibili”
Il TAR ha però respinto il ricorso. I giudici osservano che la norma regionale richiamata dai ricorrenti (che introduceva un limite distanziale misurato in metri lineari) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 331 del 2003 e, dunque, non può essere invocata a loro favore.
Anche la normativa in vigore prevede delle limitazioni per l’installazione di antenne nei pressi di luoghi “sensibili”. Tuttavia, non viene presa in considerazione la distanza lineare dell’impianto dal parco giochi, quanto invece il limite di emissione elettromagnetica dell’impianto stesso, così come verificato da ARPA.
Nel caso preso in esame, l’ARPA nel proprio parere ha concluso nel senso che l’attivazione dell’impianto non avrebbe determinato il superamento dei limiti previsti dalla normativa statale in materia (DPCM 8.7.2003). Di conseguenza, è legittimo il provvedimento di autorizzazione all’impianto rilasciato dal Comune.
Limiti di intensità del campo magnetico
La normativa vigente non prevede dunque delle distanze delle antenne dagli edifici da rispettare, ma solamente delle intensità di campo elettromagnetico da non superare.
Se risulta che un nuovo progetto di antenna può causare il superamento dei limiti, il progetto è respinto. Se invece il superamento è accertato su antenne esistenti tramite misurazioni, la legge contempla una procedura per la “riduzione a conformità“, cioè per riportare le emissioni dell’antenna nei limiti di legge.
Nella sentenza in commento, il TAR precisa che la previsione di un limite minimo di distanza rappresenta un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture. Tale divieto non è (più) consentito dalla legislazione statale in materia (D. L.gs. n. 259 del 2003 e L. n. 36 del 2001), che qualifica l’attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le Stazioni radio base sono qualificate come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria.
In ogni caso il divieto di installazione “in corrispondenza” di siti sensibili corrisponde sostanzialmente a quello di installare “su” tali siti (Corte Cost. 7 novembre 2003 n. 331).
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