“Sfrattato” il parcheggio, sì ai giardinetti – Il Golfo 24

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Uno spazio pertinenziale era stato trasformato con degli appositi provvedimenti del Comune di Casamicciola Terme in un parcheggio. Una decisione però che alcuni inquilini delle case popolari non avevano digerito e per questo motivo si erano rivolti al Tar Campania, tutti assistiti dall’avvocato Leonardo Mennella, Emilia Iapino, Stanislao Mazzella, Salvatore De Nicola, Teresa Aiello, Teresa Aiello, Sabatino Mattera, Maria Giuseppa Di Maio, Antonio Conte, Carolina Mennella, Maria Ballirano che avevano proposto ricorso contro l’ente termale (peraltro non costituito in giudizio) chiedendo l’annullamento “delle Delibere di Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme nn. 92 e 93 del 21.9.2021, pubblicate mediante affissione all’albo pretorio comunale dal 27.09.2021 al 12.10.2021; della Determinazione del Responsabile – Area III – Tecnica e LL.PP. n. 156 del 28.9.2021 e della Determinazione del Responsabile – Area III – Tecnica LL.PP., pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale dal 28.09.2021 al 13.10.2021; per quanto di ragione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 106 del 01.11.2021, mai comunicata né notificata ai ricorrenti; 4) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente; e per la declaratoria della mancanza di un titolo per il Comune di Casamicciola per la esecuzione dei lavori indicati nei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, del diritto dei ricorrenti ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità degli atti contestati, la reintegrazione nel possesso sull’area oggetto di causa e/o, comunque, per la concessione di qualsiasi altro provvedimento, in ossequio al principio di effettività della tutela, idoneo a confortare la posizione giuridica dei ricorrenti”.

Adesso è arrivata la decisione dei giudici della seconda sezione del Tribunale Amministrativo (presidente Paolo Severini, estensore Giovanni Giardino), che ha respinto il ricorso con una motivazione che in sintesi è inequivocabile, ossia “stante la palese legittimità dei provvedimenti impugnati, alla stregua delle argomentazioni testé svolte”. Nella sentenza si rappresenta che i ricorrenti sono tutti assegnatari degli appartamenti di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli (ora ACER) posti nei fabbricati siti in Casamicciola Terme alla via Firenze (ex via Genala), poi si spiega: “Tra i due fabbricati in Casamicciola Terme alla via Firenze n. 9 e 11, ove sono ubicate le sei unità abitative di cui gli stessi sono conduttori, vi è un’area scoperta pertinenziale utilizzata da più di quarant’anni, in via esclusiva, pubblica, pacifica e non interrotta, dagli stessi quale parcheggio auto riservato alle proprie abitazioni, che è stata recintata dagli stessi nel 2003 con dei paletti in ferro. Il giorno 3 novembre 2021 nell’area in parola veniva posizionato un avviso del Comune di Casamicciola con il quale si comunicava, in virtù della Ordinanza Dirigenziale n. 106 del 01.11.2021, il divieto di sosta a partire dal 03.11.2021 e sino alla fine dei lavori per la realizzazione di giardinetti. A seguito di accesso al sito istituzionale dell’Ente, i ricorrenti venivano a conoscenza del contenuto dell’ordinanza n. 106 del 01.11.2021 del Responsabile dell’Area Vigilanza (istitutiva del divieto di sosta), delle Delibere di Giunta Comunale nn. 92 e 93 del 21.9.2021 e della Determinazione del Responsabile – Area III – Tecnica LL.PP. n. 156 del 28.9.2021 con cui il Comune aveva deliberato di realizzare dei giardinetti pubblici proprio nella predetta area pertinenziale dei fabbricati siti alla via Firenze nn. 9 e 11. I ricorrenti lamentano l’illegittimità degli atti impugnati con cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare interventi su un’area che non è di proprietà dell’Ente civico e che, in ogni caso, è nel possesso immemorabile dei ricorrenti nonché ormai di proprietà privata degli stessi derivante da acquisto a titolo originario in loro favore. Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza”.

Il collegio giudicante non ha dubbi nel sentenziare e si esprime così: “Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate. Come rilevato nell’ordinanza cautelare n. 55/2022, rimasta priva di appello, il piazzale oggetto dei lavori volti alla realizzazione di ‘giardinetti’ appare costituire, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, ‘area pubblica’ siccome di proprietà dell’IACP della Provincia di Napoli (ora ACER). Ciò è expressis verbis asserito da essi ricorrenti nel corpo del gravame e nella memoria del 28/12/2024 ed è stato riconosciuto nella richiesta di autorizzazione del piazzale di proprietà dell’Istituto indirizzata all’ACER acquisita al protocollo in data 11/02/2003 e nella comunicazione indirizzata al Comune acquisita al protocollo in data 12/02/2003. Tutto ciò rivela la piena consapevolezza in capo agli stessi ricorrenti dell’asservimento del bene immobile de quo ai pubblici interessi. La trasformazione dell’area in un giardinetto, quindi, appare pienamente funzionale alla destinazione pubblica che indefettibilmente connota il piazzale in questione, non rilevando la circostanza che l’area de qua non sia di proprietà del Comune ma di altro ente pubblico (ACER), che nulla ha contestato al riguardo, nemmeno a seguito della integrazione del contraddittorio mediante notifica del gravame nei suoi confronti, ed ha piuttosto acconsentito a detta destinazione per fini di pubblica utilità, con manifestazione implicita di volontà, mentre la tollerata occupazione del bene pubblico da parte dei ricorrenti non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo agli occupanti. Né tantomeno la prova del possesso asseritamente ultraventennale che i ricorrenti intendono tutelare può essere fornita, come preteso dagli stessi, mediante le dichiarazioni sostitutive di notorietà depositate in giudizio, atteso che, per costante giurisprudenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione”.

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Ancora, i giudici del Tar evidenziano che “La finalità pubblica dell’intervento è espressamente dichiarata anche nella determinazione n. 156/2021 ove si precisa che ‘il fine pubblico che si intende perseguire è quello di eseguire i lavori di realizzazione giardinetti in località Perrone e Sentinella, avendo come obiettivo l’utilizzo dei siti da parte della collettività’.La destinazione impressa dal Comune sull’area in questione al contempo collima con i desiderata manifestati dagli stessi ricorrenti a sostegno della ridetta istanza dell’11 febbraio 2003, e funzionali alla apposizione di “vasi da fiori” proprio per evitarne l’utilizzo – quale parcheggio, ‘con grave inquinamento delle abitazioni poste nei piani bassi’ – che ora gli stessi ricorrenti invocano a sostegno del gravame, per tale verso rivelatore di un inammissibile venire contra factum proprium”.





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