sì della Camera alla proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori, ecco le misure

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L’Aula della Camera ha approvato con 163 sì, 40 no e 57 astenuti, la proposta di legge per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori. Il provvedimento, di iniziativa popolare, proveniente dalla Cisl, che adesso passa all’esame del Senato, ha come scopo quello di introdurre una disciplina normativa riguardo alla partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti ed ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende ed all’individuazione delle forme di promozione e incentivazione di tali forme di partecipazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale. Secondo quanto illustrato in discussione generale, nell’emiciclo di Montecitorio, dai relatori del testo, la deputata della Lega, Laura Cavandoli, ed il deputato di Fratelli d’Italia, Lorenzo Malagola, l’articolo 2 reca le definizioni utili ai fini della proposta, precisando che per partecipazione gestionale si intende la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese, mentre per partecipazione economica e finanziaria si intende la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, fra cui l’azionariato. E se per partecipazione organizzativa si intende il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa, per partecipazione consultiva si intende la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere. Viene precisato che si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni e sindacati comparativamente e maggiormente più rappresentativi sul piano nazionale.

L’articolo 3 disciplina la partecipazione gestionale, che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa, prevedendo per le imprese che hanno adottato il sistema dualistico, ovvero il Consiglio di gestione affiancato dal Consiglio di sorveglianza, che gli statuti possano prevedere, qualora sia disciplinato dai contratti collettivi, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel solo Consiglio di sorveglianza, individuato sulla base delle procedure individuate dai contratti collettivi. Tra i membri del Consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria previsti dall’articolo 6. L’articolo 4 interviene sulla partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che adottano invece il cosiddetto sistema tradizionale, disponendo che gli statuti possono prevedere, sempre qualora sia previsto dai contratti collettivi, la partecipazione al Consiglio di amministrazione, oppure al comitato per il controllo sulla gestione, se previsto, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, appunto, dai lavoratori dipendenti della società sempre sulla base delle medesime procedure definite nei contratti collettivi. I requisiti che devono avere questi lavoratori sono quelli di indipendenza, onorabilità e professionalità, come previsti dallo statuto societario. L’articolo 5, in tema di distribuzione degli utili, riduce per l’anno in corso, in deroga alla normativa vigente, dal 10 al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali concernenti le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa, non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Si prevede, inoltre, che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. Quanto alla copertura finanziaria, viene quantificata in 49 milioni di euro per l’anno 2025 ed in 800.000 euro per il 2026.

L’articolo 6 della proposta di legge prevede che nelle aziende possano essere contemplati piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società fra quelli di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, comma 8 (quello sull’opzione) del Codice civile, nonché l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, comma 184-bis, della legge numero 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per cento, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Si stabilisce, per il solo anno d’imposta 2025, l’esenzione dalle imposte sui redditi dei dividenti corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore ai 1.500 euro, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare. La clausola di copertura finanziaria valuta in 21 milioni gli oneri derivanti. Ed ancora, il provvedimento prevede la possibilità per le aziende di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e l’organizzazione del lavoro. Viene, altresì, introdotto l’istituto della partecipazione consultiva, che prevede la possibilità per le rappresentanze sindacali unitarie, per le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, per i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Si stabilisce, per i rappresentanti delle commissioni paritetiche, costituite per dare operatività alla partecipazione organizzativa e a quella consultiva, un percorso formativo non inferiore alle dieci ore annue, finalizzato a sviluppare conoscenze e competenze tecniche specialistiche, nonché trasversali. Spazio, infine, all’istituzione, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), della commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo, altresì, agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.

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