La protesta dell’Anm di oggi è diretta a contrastare la riforma della giustizia. Ma per la Consulta non si può ostacolare il libero esercizio di un potere legittimo
L’art. 40 della Costituzione garantisce a tutti – come è noto – il diritto di sciopero secondo le leggi che ne regolano l’esercizio: tutti, compresi ovviamente i magistrati, che legittimamente possono astenersi dal prestare la propria opera per le più diverse rivendicazioni, al pari di qualsiasi altro lavoratore. Ma, al pari di qualsiasi altro lavoratore, non proprio per tutte le rivendicazioni. In proposito, occorre ricordare che, quando la falcidia della Corte costituzionale calò sul cespuglio dei delitti di sciopero a suo tempo inseriti nel codice Rocco, la potatura non fu integrale; in particolare, non lo fu nel caso dell’art. 504 c.p., che contempla la «coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero».
La sentenza n. 165 del 1983 lo dichiarò bensì illegittimo «nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare od omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa», ma con una significativa limitazione: «a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare». Sopravvive dunque, nel nostro ordinamento, una fattispecie incriminatrice diretta a colpire una peculiare forma di sciopero politico, di indubbia portata offensiva, in quanto eversivo o in quanto diretto a colpire l’esercizio legittimo della sovranità popolare.
Fa certo sorridere che alla ‘magnitudo’ del reato corrisponda poi una pena men che bagattellare (reclusione fino a due anni!), ma la curiosa asimmetria dipende solo dal fatto che la fattispecie ricavata in via residuale della Corte costituzionale sarebbe stata accolta, nel testo originario del codice Rocco, oltre che nell’art. 504, in una delle ben più ‘corpose’ incriminazioni dei delitti politici del Titolo I del Libro II, oggi rivisitate in termini restrittivi su cui non è ora il caso d soffermarsi. In sostanza, però, il convento si è fatto più parco, e alla sua mensa questo passa: il brandello dell’art. 504 c.p. relativo allo sciopero in varia guisa anticostituzionale. Si tratta, peraltro, di una disposizione a tutti gli effetti vigente e, all’occorrenza, senz’altro applicabile. La domanda che sorge spontanea è: si profila una tale occorrenza nel caso dello sciopero proclamato dall’Anm contro il disegno legge sulla riforma costituzionale dell’ordine giudiziario, e in particolare sulla separazione delle carriere? Gli indici fattuali sembrano deporre senza dubbio per l’affermativa.
Il Parlamento della Repubblica sta infatti discutendo il progetto secondo le modalità previste dalla Costituzione per le modifiche al suo testo; in tali modalità figura anche l’eventualità (tutt’altro che remota) di un referendum popolare approvativo. D’altronde l’Anm proclama lo sciopero non certo per manifestare una contrarietà ideologica già ampiamente espressa e sostenuta, ma per contrastare attivamente l’iter della legge, ricorrendo a una tipica ‘arma’ di lotta sindacale. Per giunta i protagonisti dell’astensione esercitano la giurisdizione, e cioè una funzione sovrana, in cui si stabilisce quando e come debba attivarsi il monopolio statuale della forza legittima; la loro opposizione si dirige in forma attivamente ostile contro un’altra funzione sovrana, quella legislativa del Parlamento, per indurlo a cambiar rotta. Parrebbe davvero un caso di singolare, vistosa pregnanza tipica per la (pur piccola) morsa dell’art. 504 c.p.
Che succederà allora quando lo sciopero si sarà consumato? Nonostante tutto c’è da credere che possiamo dormire sonni tranquilli: verosimilmente nulla. In primo luogo, perché – com’è noto – in Italia la legge è uguale per tutti quelli che non sono più uguali della legge. Si tratterà dunque di stabilire chi è più uguale. In secondo luogo, perché è difficile immaginare un pubblico ministero (necessariamente non scioperante) che eserciti l’azione penale nei confronti di altri pubblici ministeri e giudici ascritti alla compagine degli scioperanti: ne scaturirebbe – a tacer d’altro – una sorta di malattia giudiziaria autoimmune (e quindi endodistruttiva) dagli esiti a dir poco paradossali. Meglio lasciar perdere, e ripetere le parole di Gennaro ad Amalia in Napoli milionaria: «Ha da passà ‘a nuttata». O no?
*Accademico dei Lincei, Presidente d’Onore di Nessuno tocchi Caino
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