L’emittente di buoni pasto rileva solo la commissione ricevuta

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Nella giornata di ieri, 26 febbraio 2025, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in via definitiva la risposta alla richiesta di chiarimento sul trattamento contabile dei ricavi derivanti dall’emissione di buoni pasto.

Il contenuto della risposta ricalca, per quanto attiene alle modalità di contabilizzazione, quello contenuto nella bozza rilasciata lo scorso 10 dicembre e sottoposta a consultazione fino al 10 gennaio 2025, ma viene definito in maniera più precisa il funzionamento dei buoni pasto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico, ove si fa più correttamente riferimento all’“emissione di titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa”, anziché alla “cessione di buoni pasto”.

Una modifica sostanziale rispetto alla bozza è, invece, stata apportata in merito al momento di iscrizione del ricavo da parte della società emittente.
Nel dettaglio, la richiesta di chiarimento attiene all’applicazione delle disposizioni contenute nel documento OIC 34 (paragrafi A.5 – A.7) per distinguere se una società agisce per conto proprio (principal) o per conto di terzi (agent).
In particolare, è stato chiesto allo standard setter di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti, così da dare evidenza alla commissione realizzata.

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Nella fattispecie sottoposta all’OIC, i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro, che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. L’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministrato al dipendente. A fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa al valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.

L’OIC ha evidenziato che, in applicazione delle disposizioni contenute nell’OIC 34 (§§ A.5 – A.7), l’emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.

Nella fattispecie in esame, l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato. In tale caso, l’emittente:
– non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente;
non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente; e,
– non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente. L’emittente negozia con gli esercenti l’importo dello sconto incondizionato.

In base a quanto evidenziato, ad avviso dello standard setter, nella specifica fattispecie rappresentata, l’emittente agisce per conto di un soggetto terzo e, quindi, deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.
Per quanto attiene al momento di iscrizione del ricavo, la bozza di risposta precisava che la commissione, nelle specifiche circostanze, doveva essere rilevata al momento della consegna del buono pasto al datore di lavoro, in quanto in quel momento la società aveva completato la propria prestazione e il valore della commissione risultava ragionevolmente certo.

La versione definitiva della risposta stabilisce, invece, che la società emittente, sulla base dei diritti e obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del § 23 dell’OIC 34.
Lo standard setter ha precisato, poi, che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione del principio contabile (che, si ricorda, è prevista per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva).

Pertanto, eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei chiarimenti sono contabilizzati come previsto dai §§ 44 e 45 dell’OIC 34, cioè sono rilevati secondo le disposizioni del documento OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili, fatte salve le semplificazioni concesse dallo stesso OIC 34.

Si evidenzia, infine, che, nel documento contenente la risposta, è stato precisato che le risposte a richieste di chiarimento che l’OIC pubblica sul proprio sito web non modificano gli attuali principi contabili, ma si limitano a descrivere come applicare i principi contabili OIC alla specifica fattispecie descritta nella risposta.
Tuttavia, non si può escludere che il contenuto di una risposta OIC possa fornire indicazioni utili per la contabilizzazione di fattispecie simili.



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