Le principali novità del Decreto Milleproroghe

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


La Camera dei Deputati, nella seduta del 19 febbraio 2025, ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024).

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Sono state numerose le modifiche apportate durante l’iter di conversione. Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, di particolare importanza la riammissione alla rottamazione quater e la riscrittura di alcuni termini per le dichiarazioni dei redditi 2025.

Non perdere il nostro webinar gratuito La Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe: tutte le principali novità. Si svolgerà venerdì 28 febbraio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Il webinar gratuito sarà un’occasione importante per la tua formazione, dove potrai approfondire le novità e interagire direttamente con i nostri esperti, ponendo le tue domande in tempo reale. Per la partecipazione al webinar sono riconosciuti 3 CFP validi solo per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (D.7.1). Iscriviti qui

Principali novità

Proroga divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati.

In base al contenuto del comma 6 dell’articolo 3, quindi, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fino al 31 dicembre 2025 fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS). Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto, a seguito della proroga, fino al 31 dicembre 2025, gli operatori sanitari devono emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.

Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli Enti del Terzo settore

Si differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

Riammissione decaduti “rottamazione quater”

Si riapre la rottamazione-quater per i contribuenti che, avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate. La dichiarazione dovrà essere resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblicherà nel proprio sito internet entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe. I contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 possono presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2023, riceveranno successivamente entro il 30 giugno la comunicazione da parte dell’Agenzia Entrate e Riscossione con l’ammontare dell’importo dovuto, effettueranno quindi il primo o unico versamento entro il 31 luglio 2025 e, in caso di rateazione, proseguiranno le scadenze fino al 30 novembre 2027. Il pagamento potrà avvenire attraverso i canali bancari, sportelli atm abilitati ai servizi chilo, uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5 spa o tramiti i circuiti SISAL e Lottomatica. Il rientro, tuttavia, non è a costo zero. Sulle somme residue ancora dovute si applica infatti un tasso di interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1 novembre 2023.

Questa revisione mira a compensare almeno in parte il ritardo con cui il debito viene onorato nei confronti dello Stato. La presentazione di un’istanza di definizione agevolata produce anche effetti diretti sulle azioni esecutive già avviate. L’eventuale fermo amministrativo sui beni mobili registrati viene sospeso, purché tutti gli ulteriori debiti oggetto del fermo siano ricompresi nell’ istanza di adesione.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Iscrizione rientri

All’articolo 11, il comma 2-bis prevede la proroga di 60 giorni le tempistiche relative i termini di iscrizione a RENTRI per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti, i cui termini sono scaduti il 13 febbraio 2025.

Assemblee di società ed enti da remoto fino al 31 dicembre 2025

Fino al 31 dicembre 2025 le assemblee societarie si possono svolgere con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l’epidemia da Covid-19.

Delibere relative ad alcuni tributi comunali

Il comma 2-bis dell’articolo 1 (inserito durante l’iter di conversione), di modifica dell’articolo 1, comma 72, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), prevede, anche per il 2024, di considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote relative all’IMU e delle imposte diverse dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 7 febbraio 2025. Da tale disposizione risulta esclusa la tassa sui rifiuti (TARI).

Sempre in ambito di tributi locali, il decreto milleproroghe prevede che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7febbraio 2025 per l’anno 2024) e quella versata entro il 16 dicembre 2024 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate

I commi da 14-octies a 14-decies, sempre dell’articolo 3, prorogano il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.Lo stanziamento previsto per l’anno 2025 è pari a 80 milioni di euro. Il credito di imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle ZLS, in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (secondo quanto disposto con la disposizione de qua) relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Ai fini della fruizione del beneficio, le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate: (i) dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025; (ii) dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

Revisione dei termini relativi alle dichiarazioni fiscali 2025

I successivi commi 3 e 4, sempre dell’articolo 3-bis, prorogano invece alcuni termini relativi alle dichiarazioni fiscali 2025. Nello specifico, per il 2025, viene posticipato:

  • al 17 marzo 2025 il termine per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’IRAP, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • al 30 aprile 2025 il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • al 30 aprile 2025 la data entro la quale saranno disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA di cui all’articolo 9-bis del D.L. N. 50/2017 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.lgs. n. 13/2024.

Novità per il credito di imposta Transizione 5.0

Con il comma 1-quinquies dell’articolo 13, inserito nel corso dell’esame parlamentare, si interviene sulla disciplina del credito di imposta Transizione 5.0. In particolare, si aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, al fine di chiarire che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG decreto milleproroghedecreto milleproroghe 2025

Stampa la paginaStampa la pagina Stampa la pagina

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


Scopri il software REVISIONE LEGALE GB: guidato, aggiornato e sicuroScopri il software REVISIONE LEGALE GB: guidato, aggiornato e sicuro



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Contabilità

Buste paga