La Giunta Nazionale del C.O.N.I. con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 dispone l’obbligo per gli organismi affilianti (le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva) di nominare un Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding (c.d. Safeguarding Officer Nazionale) con il compito di vigilare gli enti sportivi affiliati (ASD e SSD) sull’adozione, l’aggiornamento e il rispetto dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (di seguito anche M.o.c.a.s.) e dei Codici di condotta nel rispetto dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2023 e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021.
Nella citata Delibera C.O.N.I., tuttavia, non sono descritte le attribuzioni del Safeguarding Officer Nazionale, lasciando così agli organismi affilianti il compito di definirne i requisiti e i poteri attraverso dei propri regolamenti.
Per supportare l’attività regolativa degli organismi affilianti in materia di safeguarding, il C.O.N.I. ha fornito, in allegato alla delibera n. 255 del 25 luglio 2023, una bozza di “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e sui tesserati”, dove al punto 4.4 sono individuate le funzioni che devono essere svolte dal Responsabile federale consistenti in:
- a. vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei M.o.c.a.s. e dei codici di condotta;
- b. vigilare sulla nomina da parte delle ASD e SSD del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni, anche segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario Generale e all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- c. adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- d. segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- e. relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all’Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding;
- f. fornire ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le Politiche di Safeguarding;
- g. svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
Come emerge fin dai primi punti dell’elenco riportato, è chiaro il ruolo direttivo ed organizzativo delle politiche di safeguardig rimesso al Safeguarding Officer Nazionale, il quale è così incaricato di orientare le scelte dell’organismo affiliante per garantire la diffusione dei principi di non discriminazione e di tutela psico-fisica della persona del tesserato, nonché di controllare che le affiliate recepiscano le Linee Guida Federali adottando il M.o.c.a.s. e il Codice di Condotta di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 39/2021 e nominando un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Per le attribuzioni di cui alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, al Safeguarding Officer Nazionale spetterà anche il compito di organizzare, in collaborazione con gli organismi affilianti, i corsi di formazione in materia di safeguarding destinati agli enti sportivi affiliati, ai Responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni nominati dai medesimi e alla generalità dei tesserati.
Dall’elenco delle attribuzioni del Safeguarding Officer Nazionale emerge anche il compito di garantire la costituzione e lo sviluppo di un costante flusso informativo avente ad oggetto l’adozione delle misure di safeguarding, le criticità rilevate nella loro attuazione e le best practices riscontrate.
Questo flusso informativo è alimentato:
- 1) dallo stesso Safeguarding Officer Nazionale che ha il compito di redigere una relazione semestrale da presentare all’Osservatorio Permanente delle politiche di safeguarding del C.O.N.I., avente ad oggetto il contenuto e lo stato di recepimento delle politiche di safeguarding dell’ente affiliante;
- 2) dagli enti affiliati e dai loro Responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni che hanno il compito di effettuare una valutazione annuale avente ad oggetto l’attuazione dei protocolli e delle misure di safeguarding contenuti nei M.o.c.a.s. (ex art. 5, co. 1, lett. i) Principi Generali dell’Osservatorio Permanente del C.O.N.I.) e le eventuali criticità rilevate nel corso della loro attuazione, al fine di migliorare le cautele adottate nei M.o.c.a.s.
In merito alla valutazione annuale che gli enti affiliati devono redigere si osserva che, seppur non è espressamente previsto un diretto controllo sull’adempimento di questo obbligo da parte del Safeguarding Officer Nazionale né nei Principi Fondamentali dell’Osservatorio Permanente, né nelle Linee Guida adottate dagli organismi affilianti, esso sarebbe auspicabile per garantirne l’attuazione da parte delle ASD e SSD. Ad esempio potrebbe essere previsto nei Regolamenti Nazionali il potere del Safeguarding Officer Nazionale di effettuare un controllo a campione, richiedendo la suddetta relazione annuale alle ASD e SSD affiliate prescelte.
Così facendo il Safeguarding Officer Nazionale sarebbe costantemente informato del reale stato di recepimento delle politiche di safeguarding con la possibilità di monitorare e intervenire con appositi correttivi laddove necessario e di estendere l’applicazione delle best practices rilevate a tutti gli enti affiliati, a beneficio di tutti i tesserati.
Chiariti i poteri di indirizzo politico e organizzativo che spettano al Safeguarding Officer Nazionale resta da approfondire il suo ruolo in caso di ricezione diretta di segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni.
Sul punto, infatti, emerge una lacuna sia nei Principi Fondamentali elaborati dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I., sia nelle Linee Guida adottate dagli organismi affilianti, poiché tali documenti si limitano a prevedere per tutti i tesserati l’obbligo di immediata comunicazione delle “informazioni rilevanti” (i) al Responsabile contro di abusi le violenze e le discriminazioni, (ii) al Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding, (iii) nonché alla Procura sportiva presso gli organismi affilianti laddove ne sussistano i presupposti (art. 8, co.1, lett. “e” dei Principi Fondamentali elaborati dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I.).
Essendo sempre rilevante la notizia di un abuso, violenza e discriminazione è, quindi, necessario chiedersi come avvenga il coinvolgimento di tutte queste figure nell’accertamento del fatto segnalato.
Orbene, il primo soggetto ad essere coinvolto nella segnalazione deve essere necessariamente il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall’ente affiliato in veste di responsabile della procedura di segnalazione secondo quanto disposto dai Principi fondamentali emanati dall’Osservatorio permanente del C.O.N.I.
Infatti il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’ente affiliato è il soggetto che può intervenire con maggiore facilità e immediatezza essendo più vicino ai fatti e alle persone coinvolte. Ricevuta la segnalazione, egli è chiamato ad accertare i fatti denunciati con il potere di eseguire audizioni e ispezioni (art. 5.2 dei I Principi fondamentali dell’Osservatorio Permanente del C.O.N.I.), convocando il segnalante, la vittima, eventuali testimoni, il presunto autore di abuso, violenza, discriminazione e chiedendo loro di esporre e di chiarire i fatti.
I poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni devono essere descritti dettagliatamente nei M.o.c.a.s. allo scopo di investire formalmente tale soggetto degli opportuni poteri, definendone limiti e caratteristiche senza lasciare spazio ad interpretazioni e fraintendimenti.
Qualora venisse accertato un abuso, una violenza o una discriminazione dovrebbe essere informato, oltre al competente organo di Giustizia Sportiva dell’organismo di affiliazione, anche l’ente affiliato (o l’amministratore a ciò delegato) per permettere l’adozione delle adeguate misure cautelari (es. sospensione dell’autore dei fatti lesivi). Tali misure sanzionatorie e di tutela vanno specificatamente individuate nei i M.o.c.a.s. così come previsto dall’art. 7, co. 1, lett. b) Principi Fondamentali elaborati dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I.
Anche nell’ipotesi in cui la segnalazione fosse inviata contestualmente al Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni e al Safeguarding Officer Nazionale, oppure solo a quest’ultimo, la verifica dei fatti dovrebbe essere comunque rimessa al solo Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’affiliato, rimanendo questi il soggetto più prossimo alla realtà sportiva coinvolta e con maggiori possibilità di intervento.
In queste ipotesi il Safeguarding Officer Nazionale potrebbe chiedere al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di essere informato sullo stato della segnalazioni e sulle risultanze, senza però intervenire attivamente nelle vicende dell’ente; diversamente, si richiederebbe al Safeguarding Officer Nazionale un’attività esorbitante rispetto al suo ruolo direttivo delle politiche di safeguarding nazionali, anche nella considerazione che sarebbe impossibilitato a svolgere personalmente audizioni e controlli sull’intero territorio nazionale.
Nel caso in cui la segnalazione riguardasse, invece, un atleta o un istruttore della squadra nazionale per fatti accaduti durante allenamenti, incontri, ritiri, raduni o gare nazionali organizzati e gestiti dagli organismi affilianti, il Safeguarding Officer Nazionale dovrebbe essere l’unico destinatario della segnalazione. Questa soluzione, in effetti, seppur non descritta in alcuna norma, appare la più razionale in quanto gli eventi che coinvolgono le squadre nazionali sono organizzati e gestiti dai soli organismi affilianti e non dagli enti affiliati.
Proprio rispetto alle squadre nazionali si evidenzia una lacuna regolamentare laddove i Principi Fondamentali emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI e le Linee Guida degli organismi affilianti disciplinano esclusivamente le misure safeguarding che gli enti affiliati devono adottare, mancando, invece, una disciplina safeguarding specifica per la tutela degli atleti della nazionale durante gli eventi che li coinvolgono.
Sarebbe, dunque, opportuno riflettere sulla necessità per gli organismi affilianti di adottare un proprio M.o.c.a.s. che, attraverso un’attività preliminare individui i rischi e conseguentemente disciplini gli accessi all’impianto, l’utilizzo degli spogliatoi, la distribuzione delle stanze durante le trasferte e i pernottamenti, i supporto psicologico, la formazione dei tecnici nazionali e tutte le altre misure volte a prevenire il verificarsi di abusi, violenze e discriminazione a danno degli atleti e dei tecnici della nazionale.
Le fattispecie sopra analizzate e le attribuzioni (audizione, ispezione, verifica, ecc.) del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e del Safeguarding Officer Nazionale dovrebbero essere rispettivamente previste nei M.o.c.a.s. degli enti affiliati e nei Regolamenti per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e sui tesserati degli organismi di affiliazione.
È, infatti, auspicabile che questi due documenti di safeguarding diventino uno strumento costantemente plasmato e aggiornato sulla realtà sportiva dell’organismo affiliante e degli enti affiliati al fine di assicurare la certezza delle attribuzioni e dei poteri del safeguarding Officer Nazionale.
Ciò detto, rimane da chiarire il rapporto tra il potere ispettivo riconosciuto al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Safeguarding Officer e le attribuzione della Procura Sportiva degli organismi affilianti.
Ebbene, considerando che il potere istruttorio di effettuare indagini e di esercitare l’azione disciplinare spetta esclusivamente all’Organo di giustizia sportiva, l’attività del Responsabile Nazionale e del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni non potrà mai concludersi con un deferimento o con l’erogazione di sanzioni.
Pertanto, nel rispetto del riparto di competenze tra uffici si deve concludere che il Safeguarding Officer Nazionale e il Responsabile presso gli enti affiliati, a seguito della ricezione di segnalazioni di eventuali abusi, violenze e discriminazioni, hanno il solo potere di convocare i soggetti coinvolti e rivolgere loro delle domande per verificare i fatti, la loro dinamica e le loro conseguenze.
L’attività istruttoria del Responsabile Nazionale avrebbe così carattere propedeutico e non sostitutivo rispetto alle future indagini del Procuratore federale, il quale, ricevuta la descrizione dei fatti accertati da parte del Safeguarding Officer Nazionale conoscerebbe già le condotte, i soggetti coinvolti e le dinamiche. Il Procuratore Sportivo continuerebbe, in ogni caso, ad essere titolare del potere di svolgere le attività istruttorie ritenute necessarie.
Quando, invece, la segnalazione si rivelasse infondata il Safeguarding Officer Nazionale può archiviare la pratica, evitando così dell’inutile attività per la Procura Federale.
Ebbene, alla luce di quanto descritto in merito alle funzioni e ai poteri del Safeguarding Officer Nazionale, è possibile concludere che a tale soggetto va attribuito un ruolo cardine nell’organizzazione delle politiche di safeguarding a livello nazionale, che merita di essere determinato con esattezza nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e sui tesserati adottato dagli organismi affilianti per una concreta applicazione della normativa safeguading.
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*Avv. Flavia Ciccotelli e Avv. Biagio Giancola – Studio legale Martinelli Giancola Tiberio
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