Corte Ue: Gli Stati membri possono autorizzare azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto

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(AGENPARL) – Roma, 27 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 27 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA n. 23/25
Lussemburgo, 27 febbraio 2025
Sentenza della Corte nella causa C-517/23 | Apothekerkammer Nordrhein
Gli Stati membri possono autorizzare azioni pubblicitarie per l’acquisto di
medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di
sconti o di pagamenti di importo esatto
Gli Stati membri possono, peraltro, vietare azioni pubblicitarie per l’acquisto di tale tipo di medicinali quando
esse offrono buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica nonché di
prodotti per la salute e la cura personale
La DocMorris, una farmacia olandese di vendita per corrispondenza, ha condotto dal 2012, a destinazione della
clientela in Germania, diverse azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione
medica.
Si trattava, da un lato, di sconti e di pagamenti di importo esatto su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione
medica e, dall’altro, di un premio di importo compreso tra 2,50 e 20 euro che dava luogo a un pagamento, ma il cui
importo esatto non era noto in anticipo. Peraltro, la DocMorris offriva, per l’acquisto di medicinali soggetti a
prescrizione medica, buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, vale a dire per medicinali non soggetti a
prescrizione medica e prodotti per la salute e la cura personale.
Su richiesta dell’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, il Tribunale del Land, a Colonia, ha adottato
alcuni provvedimenti provvisori che vietavano le azioni pubblicitarie condotte dalla DocMorris.
Tuttavia, poiché la maggior parte di tali provvedimenti provvisori è stata successivamente annullata 1, la DocMorris
chiede, dinanzi ai giudici tedeschi, un risarcimento di circa 18,5 milioni di euro all’ordine dei farmacisti. Secondo la
DocMorris, i provvedimenti provvisori erano fin dall’inizio privi di giustificazione.
La Corte federale di giustizia tedesca ha interrogato la Corte di giustizia sulla questione se il diritto tedesco – che
consentiva le azioni pubblicitarie mediante uno sconto e pagamenti di importo esatto, mentre vietava le altre azioni
pubblicitarie – fosse conforme alla direttiva 2001/83 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano 2.
Procedendo ad un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, la direttiva prevede, da un
lato, che gli Stati membri vietino la pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica.
Dall’altro lato, i medicinali non soggetti a prescrizione medica possono, fatte salve talune condizioni e restrizioni,
essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.
Tuttavia, qualsiasi azione pubblicitaria realizzata per medicinali indeterminati non rientra automaticamente
nell’ambito di applicazione della direttiva. Per applicare quest’ultima occorre che tale azione sia intesa a
promuovere la prescrizione medica, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Se ciò non avviene, allora la
direttiva non si applica.
Al riguardo, la Corte constata che la direttiva non si applica nei confronti di azioni pubblicitarie realizzate per
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti
di importo esatto o di un premio il cui importo esatto non era noto in anticipo. Tali azioni pubblicitarie
riguardano in realtà unicamente la scelta della farmacia, e non promuovono il consumo di tali medicinali.
Infatti, quando il paziente riceve una prescrizione medica, l’unica scelta che gli resta da compiere, per quanto
riguarda il medicinale soggetto a prescrizione medica, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale
medicinale.
La direttiva non osta quindi a che tali azioni pubblicitarie, qualora assumano la forma di una somma di
denaro determinata o calcolabile in modo determinato, siano lecite nel diritto tedesco.
Ciò posto, sulla base di altre diposizioni del diritto dell’Unione, uno Stato membro può vietare, per motivi di
protezione dei consumatori, come sembra avvenire in Germania, azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali
indeterminati soggetti a prescrizione medica che offrano un premio di cui il cliente non conosca in anticipo
l’importo esatto 3. Infatti, un simile divieto permette di evitare che i consumatori sopravvalutino l’importo
del premio.
Per quanto riguarda i buoni offerti per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica
nonché di prodotti per la salute e la cura personale, la Corte ritiene che la direttiva sia applicabile, in quanto tali
buoni promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Pertanto, secondo la Corte, la direttiva non osta a un divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni
pubblicitarie. Dato che il consumatore può scegliere tra l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica
e l’acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto assimilano i
medicinali non soggetti a prescrizione medica a tali altri prodotti, sviando così il consumatore dalla valutazione
oggettiva della necessità di prendere detti medicinali.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
In seguito alla sentenza della Corte del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15 (v. anche il comunicato stampa n. 113/16).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011.
Rendendo più difficile per le farmacie stabilite in un altro Stato membro entrare in concorrenza sul prezzo con le farmacie tradizionali site in
Germania, un siffatto divieto ostacola, quando l’azione pubblicitaria viene realizzata unicamente mediante supporti fisici, la libera circolazione delle
merci (articolo 34 TFUE). Quando la pubblicità viene realizzata in maniera multiforme, sia attraverso il sito Internet della farmacia interessata sia
mediante supporto fisico, e mira ad attirare i consumatori verso tale sito per l’acquisto di prodotti online, un siffatto divieto comporta una restrizione
alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Un tale ostacolo o una
tale restrizione sono tuttavia giustificati dalla protezione dei consumatori.
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