Chi non può comprare all’asta?

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Asta giudiziaria: chi non può partecipare? Scopri chi è escluso, le ragioni e le conseguenze sulle offerte di acquisto presentate violando il divieto. 

Le aste giudiziarie rappresentano un’opportunità per acquistare immobili (e altri beni) a prezzi potenzialmente vantaggiosi. Tuttavia, la partecipazione alle aste non è aperta a tutti. Esistono precise limitazioni e incompatibilità, previste dalla legge per garantire la trasparenza, l’imparzialità e l’integrità della procedura. Cerchiamo, dunque, di comprendere chi non può comprare all’asta.

Questa guida analizzerà in dettaglio la legislazione, la giurisprudenza e le altre norme rilevanti, per chiarire chi sono i soggetti esclusi dalle aste, quali sono le ragioni di incompatibilità e quali sono le conseguenze di una partecipazione vietata.

Chi non può comprare all’asta, in generale?

L’articolo 1471 del Codice Civile stabilisce un elenco di soggetti che non possono acquistare beni all’asta, né direttamente né per interposta persona (cioè tramite un altro soggetto che agisce per loro conto). Questi soggetti sono:

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  1. amministratori di beni pubblici: gli amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Regioni, degli enti pubblici (es. INPS, ASL) non possono acquistare i beni affidati alla loro cura;
  2. ufficiali pubblici (es. notai, ufficiali giudiziari, cancellieri): tali soggetti non possono acquistare i beni venduti per loro ministero (cioè nell’esercizio delle loro funzioni);
  3. amministratori di beni altrui: coloro che per legge (es. tutori, curatori) o per atto della pubblica autorità (es. amministratori di sostegno) amministrano beni altrui non possono acquistare quei beni;
  4. mandatari: i mandatari (cioè coloro che hanno ricevuto un incarico da un’altra persona) non possono acquistare i beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il caso di conflitto di interessi rappresentato (art. 1395 c.c.);
  5. debitore esecutato: naturalmente non può fare offerte all’asta il debitore oggetto del pignoramento immobiliare. Difatti, se questi fosse capace di pagare il prezzo dimostrerebbe di avere la disponibilità per adempiere (anche solo parzialmente) al debito.

I suddetti divieti sono posti per evitare conflitti di interesse e garantire l’imparzialità e la trasparenza delle vendite pubbliche. Si vuole evitare che chi ha un ruolo nella gestione, amministrazione o vendita del bene possa trarne un vantaggio personale, a danno del debitore o degli altri creditori.

I soggetti appena elencati non possono partecipare all’asta sia “direttamente” sia”indirettamente”: ciò significa che il divieto vale sia se l’offerente acquista personalmente, sia se utilizza un’altra persona (un parente, un amico, una società) per acquistare al suo posto (ossia per interposta persona).

Sono coloro che hanno il potere di gestire e disporre dei beni di questi enti. Ad esempio:

Sono coloro che esercitano una pubblica funzione, cioè un’attività che ha rilevanza per lo Stato o per la collettività. Ad esempio:

Sono soggetti che hanno il potere di amministrare beni di altre persone, in base alla legge o a un provvedimento dell’autorità. Ad esempio:

Sono coloro che hanno ricevuto un mandato, cioè un incarico, da un’altra persona (il mandante) per compiere uno o più atti giuridici per suo conto. Ad esempio un agente immobiliare è un mandatario che ha l’incarico di vendere un immobile per conto del proprietario.

Il mandatario può acquistare il bene che è stato incaricato di vendere solo se c’è il consenso del mandante e se non c’è conflitto di interessi (art. 1395 c.c.). Se il mandante autorizza espressamente il mandatario ad acquistare, e se l’acquisto non danneggia il mandante (ad esempio, perché il prezzo è equo), l’acquisto è valido.

Ma cosa succede se una di queste persone compra all’asta nonostante il divieto? Se si tratta di amministratori di beni pubblici e ufficiali pubblici, l’acquisto è nullo. La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

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Se invece si tratta di amministratori di beni altrui e mandatari, l’acquisto è annullabile. L’annullamento può essere chiesto solo dalla persona nel cui interesse è stabilito il divieto (ad esempio, il tutelato nel caso del tutore, il mandante nel caso del mandatario).

La persona a cui è stato pignorato l’immobile può partecipare all’asta?

L’articolo 571 del Codice di Procedura Civile stabilisce che chiunque, tranne il debitore, può presentare un’offerta all’asta. Quindi il proprietario della casa messa all’asta non può presentare offerte di acquisto.

I parenti del debitore possono partecipare all’asta?

Il divieto di partecipare all’asta riguarda solo il debitore, non i suoi parenti (Tribunale di Velletri, sentenza n. 1596/2019). Questo significa che il coniuge o il figlio dell’esecutato potrebbe ben presentare un’offerta all’asta purché non risulti che la sua partecipazione è frutto di una «interposizione fittizia di persona»: non deve, cioè, risultare che il partecipante agisca “in copertura” del debitore, ossia su suo mandato. Quindi, l’offerente deve effettivamente comprare per sé stesso l’immobile.

Per ulteriori informazioni leggi l’articolo specifico: “I parenti del debitore possono comprare la sua casa all’asta?“.

I creditori possono partecipare all’asta?

 I creditori, anche quelli che hanno promosso la procedura esecutiva, possono partecipare all’asta.

Non esiste alcuna norma che impedisca al creditore procedente di partecipare alle aste giudiziarie e di aggiudicarsi il bene. La partecipazione del creditore all’asta non costituisce turbativa dell’asta stessa, come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale Ordinario Cassino, sez. 1, sentenza n. 617/2021).



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