Detrazione fiscale per l’acquisto di box auto e posti auto pertinenziali: requisiti, documentazione e importo detraibile
Le detrazioni fiscali rappresentano un’importante leva economica per incentivare investimenti e migliorare il patrimonio immobiliare, offrendo ai contribuenti la possibilità di recuperare parte delle spese sostenute. Negli anni, numerose agevolazioni hanno permesso di favorire interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e miglioramento della sicurezza degli edifici. Tra queste opportunità rientra anche la possibilità di ottenere una detrazione sulle spese per l’acquisto o la realizzazione di box auto e posti auto pertinenziali. Questa misura consente di ridurre il costo complessivo dell’investimento, rendendo più conveniente la creazione di spazi dedicati alla sosta dei veicoli, a patto che siano collegati a un’unità abitativa.
Quando si avvia una nuova pratica edilizia, oltre a conoscere a fondo le opportunità offerte dalla normativa, è fondamentale dotarsi degli strumenti giusti per una gestione efficace. Per affrontare al meglio ogni fase del progetto, è consigliabile utilizzare strumenti professionali dedicati alla progettazione architettonica, al computo dei lavori edili, alla redazione dei piani di sicurezza, alla certificazione energetica e al calcolo strutturale, garantendo così una gestione ottimale e conforme alle normative vigenti.
Cos’è il bonus per l’acquisto di posti auto e box auto?
Si tratta di una detrazione fiscale “a regime” prevista dalla lett. d) comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), senza limiti di scadenza, e consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione, purché siano pertinenziali a un’unità abitativa.
La detrazione spetta:
- nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;
- nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.
Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta:
- nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;
- nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione è quindi di 48.000 euro.
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 209
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; (174) (181) (204)
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Come accedo alla detrazione?
Cosi come riportato dalla guida del Notariato, possono accedere esclusivamente alla detrazione in esame i box e posti auto destinati a servizio di un’abitazione di proprietà e non riguarda, quindi, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma si riferisce a nuove realizzazioni. Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario rispettare i seguenti criteri:
- il box o posto auto deve essere pertinenziale a un’abitazione, con il rapporto di pertinenza formalizzato con atto avente data certa prima della dichiarazione dei redditi;
- la spesa detraibile deve riguardare esclusivamente i costi di costruzione, certificati da un’attestazione rilasciata dall’impresa venditrice;
- i pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario o postale, riportando nella causale il riferimento normativo alla detrazione.
Inoltre, per fruire della detrazione per la realizzazione e/o l’acquisto di posti auto e box auto vi è l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all’intervento.
Box auto e i chiarimenti del Fisco
L’acquisto di un box auto o di un posto auto pertinenziale può beneficiare della detrazione IRPEF, a patto che vengano rispettati determinati requisiti. L’Agenzia delle Entrate richiede infatti una specifica documentazione che deve includere dati essenziali come le generalità dell’acquirente, l’identificazione catastale del box, il legame con l’unità abitativa principale e il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione. Questo documento, rilasciato ai fini della detrazione fiscale secondo l’art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), è fondamentale per ottenere il beneficio fiscale previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, così come riportato dall’Agenzia delle Entrate, per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Mentre, per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
- dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
Documentazione necessaria
Per poter beneficiare della detrazione, l’impresa costruttrice deve attestare i costi riferiti esclusivamente alla realizzazione dei parcheggi, separandoli dalle spese accessorie. La detrazione è applicabile anche all’IVA versata per l’acquisto del box o del posto auto. L’attestazione rilasciata dalla ditta venditrice, considerata la sua specifica funzione, deve riportare le seguenti informazioni:
- dati catastali del box o posto auto;
- atto di acquisto o contratto preliminare registrato che attesti il vincolo pertinenziale;
- attestazione dell’impresa venditrice sui costi imputabili alla realizzazione;
- ricevute di pagamento effettuate con bonifico bancario o postale.
Modalità di pagamento
Il bonus per l’acquisto di box auto e posti auto pertinenziali rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera investire in spazi di parcheggio annessi alla propria abitazione, beneficiando di un’agevolazione fiscale duratura. È fondamentale rispettare tutti i requisiti e conservare accuratamente la documentazione necessaria e la detrazione è vincolata al requisito che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, riportando:
- la causale del versamento, con riferimento alla specifica detrazione;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
Infine, il Notariato ha riportato che, inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale impediva alle banche e a Poste Italiane S.p.A. di applicare la ritenuta prevista dalla normativa, compromettendo il diritto alla detrazione. Tuttavia, con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia ha rivisto la propria posizione, stabilendo che la detrazione resta valida anche in assenza di bonifico, purché il pagamento risulti nell’atto notarile e il venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quest’ultima deve attestare che gli importi ricevuti sono stati regolarmente registrati nella contabilità dell’impresa e hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile.
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