Alla Corte europea Stati e Commissione Ue hanno tradito il diritto d’asilo

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Per capire a che punto è la notte europea è bastato essere presenti all’udienza di martedì davanti alla Grande chambre della Corte di giustizia Ue. Più che una causa sulla designazione dei «paesi sicuri», ha rappresentato una fotografia dello stato dell’Unione. Dodici paesi membri sono intervenuti in batteria per dare manforte alla linea del governo Meloni su una tesi che rischia di cancellare il diritto d’asilo. Sono meno della metà dei 27, è vero. Se però qualcuno la pensava in modo diverso è rimasto in silenzio: non pervenuto. Unica eccezione la Germania, ma il suo legale portava la linea di un governo che a breve non ci sarà più.

L’udienza davanti alla Corte Ue sul protocollo Itala-Albania, 25 febbraio 2025 – foto Ansa/Valentina Brini

 IL TESTACODA

La cifra dell’evento l’ha data la Commissione Ue, quella che avrebbe dovuto esprimere la posizione più istituzionale. C’è ben poco da aspettarsi politicamente dall’organo guidato da Ursula von der Leyen, una che non ci ha pensato due volte ad accompagnare la premier italiana Giorgia Meloni dai regimi dell’altra sponda per siglare accordi anti-migranti. Si poteva però sperare che curasse almeno le formalità giuridiche. Invece ha ribaltato, sfacciatamente, quanto sostenuto nelle memorie scritte depositate appena un mese prima. Una scelta che ha generato grande stupore tra giudici e avvocati. «Un testacoda simile non si era mai visto», hanno commentato diversi esperti di diritto europeo. 

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La Commissione non ha solo aperto alla possibilità di considerare «sicuri» paesi che non lo sono per intere categorie di persone, ha anche sostenuto che queste non devono essere sottoposte a limiti quantitativi. Ha sottolineato che se pure la metà della popolazione rischia persecuzioni il paese è sicuro, a patto sia possibile identificare «chiaramente» i soggetti in pericolo. E se ciò vale per il 50% degli abitanti, perché non per l’80% o il 99%? Più in là c’è solo l’Ungheria, che porta a conclusione lo stesso ragionamento, secondo la quale andrebbero considerati sicuri singoli gruppi sociali in paesi che violano le condizioni richieste dal diritto Ue. Questa tesi ha l’obiettivo di estendere al massimo l’applicazione delle «procedure accelerate di frontiera». «Così si ribalta il rapporto tra norma ed eccezione!», ha sbottato il rappresentante legale del governo tedesco.

Un tipo di relazione che l’Avvocato dello Stato italiano Lorenzo D’Ascia ha più volte negato: secondo palazzo Chigi nell’esame della domanda d’asilo tra procedura ordinaria e accelerata non ci sono differenze in termini di garanzie. Dunque non vanno considerate nel rapporto regola-eccezione, come pure è evidente a livello linguistico prima che giuridico, ma in quanto alternative di pari livello. Una tesi che sembra prescindere da qualsiasi nesso con la realtà concreta. È pacifico che mentre la procedura ordinaria serve a far emergere le eventuali prove del diritto d’asilo, quella accelerata parte da una presunzione di infondatezza e si basa su un’inversione dell’onere della prova. Quest’ultima, poi, comprime inequivocabilmente la possibilità di difendersi e prevede la possibilità di detenere il richiedente. Altro che procedure equivalenti.

Il centro per migranti a Shengjin, in Albania – foto Ansa

IL PROTOCOLLO

I centri in Albania – dove possono essere reclusi solo richiedenti asilo sottoposti all’iter speciale riservato a chi proviene da un «paese sicuro» – rappresentano il caso più estremo perché alla segregazione fisica aggiungono la distanza spaziale. Per esempio dal legale di fiducia o d’ufficio. Oltre Adriatico «viene applicata la procedura di frontiera, eseguita l’audizione in Commissione territoriale, rigettata la domanda e notificato il rigetto prima che la sottoscritta possa aver solo interloquito con il proprio assistito», ha detto in aula l’avvocata Sonia Angelucci. Difende uno dei due cittadini del Bangladesh che hanno impugnato il diniego dell’asilo nella causa da cui ha avuto origine il rinvio pregiudiziale. 

A Schengjin e Gjader, con parziale eccezione nel terzo round di deportazioni, i legali incontrano i richiedenti asilo direttamente nell’udienza di convalida del trattenimento, quando stanno già decorrendo i sette giorni a disposizione per il ricorso contro il diniego dell’asilo ricevuto il giorno precedente dalla Commissione territoriale. L’audizione viene svolta qualche ora dopo lo sbarco, che segue la traversata del Mediterraneo, l’attesa sulla nave Libra e il trasferimento in un paese sconosciuto. In pratica vengono interrogate sulla propria storia personale persone ancora sotto choc e, denuncia il Tavolo asilo e immigrazione che ha seguito da vicino la vicenda, male informate sui loro diritti e sulla protezione internazionale. 

Nell’iter ordinario, in genere, è un avvocato a spiegare al cittadino straniero, con calma, come funziona l’asilo. Può preparare l’assistito alla Commissione ed eventualmente accompagnarlo. In caso di diniego ha un mese per scrivere il ricorso. Nel frattempo la persona è libera di circolare sul territorio nazionale, viene collocata in accoglienza e può iniziare a inserirsi nella nuova società.

Sfollati in Bangladesh a causa di un’alluvione – foto Ap

L’ELENCO PAESI SICURI

I quattro quesiti su cui dovrà decidere la Corte Ue non vanno considerati dei tecnicismi. Le loro implicazioni giuridiche superano il progetto Albania di Giorgia Meloni. Certo, se i giudici europei affermassero la linea di Commissione, Italia e Ungheria, si aprirebbe una nuova fase per le strutture d’oltre Adriatico. Ma la posta in palio è molto più alta e riguarda in generale l’effettività del diritto d’asilo codificato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, sei anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale.

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È evidente che se diventassero «sicuri» paesi con qualsiasi eccezione sociale, prima o poi tutti gli Stati saranno ritenuti tali. Inizialmente la classificazione era stata pensata a livello Ue per accelerare l’esame delle domande d’asilo, ritenute tendenzialmente infondate, di alcuni specifici paesi: quelli in via di adesione alla Ue, in particolare i Balcani. Lì, infatti, le istituzioni comunitarie avrebbero potuto controllare le condizioni stabilite dall’allegato I della direttiva 2013/32. Attenzione: queste non richiedono solo l’assenza «generale e costante» di persecuzioni e torture ma anche, dice il punto d) sistematicamente trascurato, l’esistenza di un sistema di «ricorsi effettivi» contro le violazioni di diritti e libertà. Quindi di una magistratura indipendente davanti alla quale farli valere. Tradotto:  dovrebbero potersi considerare «sicuri» solo quei paesi in cui funziona lo Stato di diritto.

Nel corso del tempo l’Italia si è distinta per aver usato strumentalmente il concetto. A maggio 2024 il governo Meloni ha inserito nella lista Bangladesh ed Egitto, le due  nazionalità delle persone finite a Shengjin e Gjader, non perché rispettassero i termini della direttiva ma perché le relative nazionalità erano in testa agli sbarchi. La designazione serviva a far partire il progetto Albania. Basta sovrapporre l’elenco nazionale degli Stati sicuri per notare la presenza di quasi tutti quelli che primeggiano nella classifica degli arrivi via mare. Quest’anno fanno eccezione il Pakistan, che il governo avrebbe voluto inserire nella lista già la scorsa primavera, e la Siria. C’è da scommettere che saranno i prossimi paesi «sicuri» se la Corte di giustizia Ue non porrà dei limiti.

Da un punto di vista giuridico questa potrebbe autorizzare la designazione di sicurezza anche in presenza di eccezioni sociali di qualsiasi estensione solo a patto di rimangiarsi buona parte delle argomentazioni della sentenza del 4 ottobre scorso, emessa sempre dalla Grande chambre (una sorta di Sezioni unite). L’udienza di martedì, però, mostra che stavolta le pressioni governative sono molto più forti. Del resto la stessa composizione della Corte esprime la tensione tra diritto e politica: i giudici nazionali sono indipendenti ma li nominano gli esecutivi nazionali.

Agente di sorveglianza nel centro di Shengjin, Albania foto Ansa
Poliziotto monitora la situazione nei centri in Albania – foto Ap

LA POSTA IN PALIO

Se il massimo organo giudiziario comunitario darà ragione ai governi intervenuti nella causa le destre europee avranno compiuto un capolavoro politico: svuotare un diritto fondamentale senza toccare le norme sovraordinate che lo disciplinano, ma solo modificando le procedure che ne regolano l’accesso. È evidente che i governi, quello italiano in testa, approfitterebbero dell’opportunità per considerare sicuri sempre più paesi. Così la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo sarebbero sottoposti a procedure accelerate che, guarda un po’, nella stragrande maggioranza dei casi danno esito negativo per i richiedenti asilo.  

La Corte, però, può anche offrire un sussulto di dignità della giurisdizione, ponendosi a tutela dei soggetti più deboli contro gli arbitri pretesi da chi comanda in questa fase politica. Sarebbe un segnale necessario, ma comunque insufficiente. Lo schieramento compatto di Stati nazionali e  Commissione, così come la convergenza trasversale durante la scorsa legislatura sul Patto Ue immigrazione e asilo, che ridurrà le garanzie per i richiedenti e vorrebbe legittimare la detenzione di massa nel verso auspicato dall’Italia, indicano che la diga è già saltata. Sul lungo periodo non basteranno le sentenze a fermare il fiume in piena che rischia di travolgere la tutela dei diritti fondamentali.



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