Alcune domande al ministro Crosetto sulla difesa europea – Euractiv Italia

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Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto ha sostenuto che i Trattati europei non prevedono la possibilità di una difesa europea. Si sbaglia. E dovrebbe spiegare perché è contrario alla difesa europea, perché dovrebbe essere nell’interesse italiano spendere di più sulla difesa nazionale, con un costo maggiore e un’efficacia minore rispetto ad una difesa europea.

Crosetto accusa chi parla di difesa europea di non conoscere i Trattati, dichiarando:

“A titolo informativo la Difesa, nei trattati europei, è competenza delle singole nazioni. Una “difesa europea” può esistere solo come somma delle difese nazionali. Con modalità simili a quelle NATO. Come la NATO non ha un suo Esercito, una sua Marina, una sua Aeronautica ma si basa sui contributi nazionali che operano insieme e vengono coordinati dalla NATO, lo stesso sarebbe per l’Europa.”

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Farebbe bene a rileggere il Preambolo, gli articoli 24, 42, 46 e il Protocollo numero 10 del Trattato sull’Unione Europea, che per comodità del Ministro e dei lettori riportiamo alla fine di questo articolo.

La sostanza è che l’Unione Europea può avere una propria politica di difesa che può portare alla creazione di una difesa europea, che è un obiettivo esplicito dell’Unione indicato nel preambolo e nell’art. 24. L’art. 42.2 prevede che il Consiglio Europeo all’unanimità possa decidere di creare una difesa europea. Quindi giuridicamente è possibile, ma non c’è la volontà politica di farlo.

Ma se almeno un gruppo di Stati volesse costituire una difesa europea arrivano in soccorso l’art. 42.6, l’art. 46 e il Protocollo n.10 sulla Cooperazione strutturata permanente sulla difesa (PESCO). La PESCO può permettere a un gruppo di stati di attivare una cooperazione strutturata permanente sulla difesa che deve essere autorizzata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Finora la cooperazione strutturata permanente è stata usata essenzialmente per progetti di cooperazione industriale militare. Ma giuridicamente può permettere la creazione di forze multinazionali, di uno scudo aereo di difesa, fino alla creazione di una vera difesa europea, a patto di volerla fare.

È l’ora della difesa europea

Euractiv Italia dedica uno Special Report alla costruzione della difesa europea. Nel corso della settimana una serie di articoli collegati tra loro analizzeranno i vari aspetti della questione.
È sempre più acceso il dibattito su come garantire la sicurezza degli europei. …

Attualmente i 27 stati membri insieme hanno la terza spesa militare mondiale dopo Stati Uniti e Cina. Spendono circa il doppio della Russia, senza avere alcuna capacità di deterrenza, come dimostrato dall’invasione russa dell’Ucraina. I 27 spendono il 33% degli Stati Uniti con una capacità di circa il 10%. Ciò significa che oltre due terzi della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza, a causa della frammentazione in 27 inutili difese nazionali. Nessuno nemmeno ricorda l’ultima missione esclusivamente nazionale delle nostre forze armate, sempre utilizzate nel contesto di missioni multilaterali UE, NATO o ONU.

Crosetto ha sostenuto in questi mesi la richiesta di scorporare dal Patto di stabilità e crescita la spesa nazionale per la difesa. Se accadesse gli Stati potranno fare più debito pubblico da investire nella difesa. Ma sarà comunque un debito pubblico che andrà ripagato, e ottenuto sui mercati a tassi di interesse elevati. Come accaduto con la liberalizzazione degli aiuti di Stato dopo la pandemia, i Paesi che hanno conti pubblici in ordine potranno indebitarsi di più e a tassi più bassi. Allora il 50% di tutti gli aiuti di Stato nell’Unione Europea venne dalla Germania. La stessa cosa sarà per la difesa. Al momento l’Italia è il paese dell’eurozona che paga gli interessi più alti sul proprio debito pubblico, il 3,42%, più della Grecia al 3,29%. Al contrario creando una difesa europea avremmo forme di finanziamento comuni, a partire dal debito pubblico europeo, come per il Next Generation EU.

Pertanto vorremmo invitare il ministro Crosetto a rileggere il Trattato sull’Unione Europea, a non confondere l’impossibilità giuridica con la mancanza di volontà politica, e rivolgergli alcune domande.

Perché insiste sulla difesa nazionale, palesemente inadeguata a garantire la nostra sicurezza e difesa, talmente inefficiente che due terzi della spesa militare non producono nulla, quando creare una difesa europea garantirebbe economie di scala che permetterebbero risultati migliori con una spesa inferiore?

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Perché dovrebbe convenire all’Italia investire sulla difesa nazionale scorporandola dal Patto di stabilità, ma pagandoci sopra interessi elevati, invece che creare e investire sulla difesa europeo con un debito europeo pagando interessi molto più bassi?

Sulla difesa sono particolarmente alti i costi di una sovranità nazionale ottocentesca, obsoleta nel XXI secolo, in cui di fronte a potenze di dimensioni continentali, come USA, Cina, Russia, India, abbiamo bisogno di una sovranità europea. Perché come scriveva il primo Presidente della Repubblica Luigi Einaudi dal Quirinale: “Nella vita delle nazioni di solito l’errore di non saper cogliere l’attimo fuggente è irreparabile. La necessità di unificare l’Europa è evidente. Gli Stati esistenti sono polvere senza sostanza. Nessuno di essi è in grado di sopportare il costo di una difesa autonoma. Solo l’unione può farli durare. Il problema non è fra l’indipendenza e l’unione; è fra l’esistere uniti e lo scomparire. Le esitazioni e le discordie degli Stati italiani della fine del Quattrocento costarono agli italiani la perdita dell’indipendenza lungo tre secoli; e il tempo delle decisioni, allora, durò forse pochi mesi”. Ora è il momento della scelta. Nell’attuale contesto geopolitico abbiamo bisogno dell’unità politica dell’UE e di una difesa europea.

È l’ora dell’unità politica dell’Europa

Giovanni Kessler propone un discorso che dovrebbe essere fatto dai leader europei, se solo avessero la dignità e il coraggio politico necessari.
Giovanni Kessler è un magistrato e politico italiano. Già direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e …

Appendice

Dal Preambolo del Trattato sull’Unione Europea: DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell’articolo 42, rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo.

Dall’art. 24: 1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

Dall’art. 42 : 2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.  …

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3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, per l’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno
sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall’articolo 46. Essa lascia impregiudicato l’articolo 43.

7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Dall’art. 46: 1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto rappresentante.

3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante.
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il
Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all’unanimità. Ai fini del presente paragrafo l’unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Il Protocollo n.10 è interamente dedicato alla Cooperazione Strutturata Permanente sulla difesa e può essere consultato, insieme a tutto il Trattato sull’Unione Europea.





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