Comportamenti elusivi più difficili da attuare con i nuovi requisiti per la NASpI

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Con l’ordinanza n. 3593 del 12 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di requisiti per il conseguimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

I giudici di legittimità hanno precisato come la disciplina previgente alla modifica attuata per mezzo dell’art. 1 comma 171 della L. 207/2024 subordini il riconoscimento della NASpI al requisito di trenta giornate di lavoro effettivo prestato nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, senza richiedere che tali giornate attengano all’ultimo rapporto di lavoro e considerando rilevanti, per il perfezionamento del requisito, i giorni di lavoro effettivo riferiti a un precedente rapporto risolto per dimissioni volontarie, in difetto di giusta causa.

Nel caso di specie, i giudici di merito respingevano il ricorso di un lavoratore diretto a ottenere l’indennità di NASpI. In particolare, il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa presso un primo datore di lavoro per un periodo inferiore a trenta giorni; questo rapporto era però cessato per dimissioni volontarie, senza giusta causa. A esso aveva fatto seguito un’ulteriore, breve, parentesi lavorativa, presso un altro datore di lavoro, della durata di quattro giornate. Questa volta, il rapporto cessava per una ragione estranea alla volontà del lavoratore.

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La Corte d’Appello, confermando quanto statuito in primo grado, specificava come lo stato di disoccupazione dovesse essere ricondotto in via principale al primo rapporto di lavoro, in quanto il secondo non poteva che configurarsi quale “breve parentesi lavorativa che si è collocata all’interno di una situazione di disoccupazione che si è determinata a seguito delle precedenti dimissioni (non per giusta causa)”.

Il lavoratore, quindi, ricorreva in Cassazione, rilevando che, nell’assetto previgente, l’art. 3 del DLgs. 22/2015 non richiedeva che la maturazione delle trenta giornate di lavoro fosse avvenuta alle dipendenze dell’ultimo o, comunque, di un unico datore di lavoro. Una diversa interpretazione non poteva che contrastare, secondo il prestatore di lavoro, con la lettera della legge, chiara nel richiedere lo svolgimento di almeno trenta giornate lavorative in un arco temporale pari a dodici mesi, senza ulteriori specificazioni.

La Corte di Cassazione, investita della controversia, accoglie le domande del lavoratore e lo fa argomentando anche sulla base della modifica introdotta dalla L. 207/2024.
In primo luogo, i giudici di legittimità prendono in esame il dato letterale della disposizione, nella formulazione ratione temporis applicabile. La stessa infatti, nell’individuare i requisiti necessari per il conseguimento della NASpI, richiedeva che i lavoratori avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che presentassero i seguenti requisiti: stato di disoccupazione ex art. 1 comma 2 lett. c) del DLgs. 181/2000; possibilità di far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; aver svolto trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Oltre a queste, il menzionato art. 3 non individuava altre condizioni. Non vi era, in altre parole, alcun riferimento alle vicende dei pregressi rapporti di lavoro.

Tanto premesso, la Suprema Corte richiama la modifica attuata con l’art. 1 comma 171 della L. 207/2024 che, con l’introduzione della lett. c-bis) all’art. 3 del DLgs. 22/2015, ha posto un requisito aggiuntivo per il conseguimento della NASpI, proprio al fine di fronteggiare il rischio di elusioni e applicazioni distorte (si veda “Requisiti più stringenti per beneficiare della NASpI” del 6 gennaio 2025).

In particolare, in forza del nuovo presupposto, nel caso in cui l’evento di cessazione per dimissione si sia verificato nei dodici mesi precedenti l’evento di conclusione involontaria per cui si richiede la NASpI, il lavoratore deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche se avvenuto in seguito a risoluzione consensuale.

La modifica normativa ha, in buona sostanza, conferito rilievo alle dimissioni volontarie antecedenti alla risoluzione che fonda il diritto di richiedere la NASpI, nonché al periodo di contribuzione allo stesso successivo; lo ha fatto, tuttavia, per l’avvenire, ossia per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2025.
Nulla di ciò poteva desumersi dal testo della legge previgente. Quindi, conclude la Corte, in difetto di una disposizione esplicita, i giudici di merito non avrebbero potuto inasprire i criteri definiti dalla legge, andando al di là del dettato della stessa.



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