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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.9.2024 del c.d. decreto correttivo-ter (D. Lgs. 136/2024) si perfeziona il lungo iter di integrazione e modifica del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sollecitato da tempo da più parti.
Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta e, dunque, il 28.9.2024.
Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4.9.2024 e si compone del Capo I (articoli da 1 a 51), che reca le disposizioni modificative del CCII, e del Capo II (articoli da 52 a 57), che contiene le disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché le disposizioni transitorie. Gli interventi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono volti a sciogliere alcune questioni interpretative che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal codice medesimo.
Numerose le modifiche apportate, tra le quali ve ne sono alcune significative che riguardano la composizione negoziata della crisi, riportate nell’articolo 5, D.Lgs.136/2024 e che incidono sugli articoli 12 e seguenti del Codice della Crisi.
Si chiarisce innanzitutto che si può accedere alla composizione negoziata, quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Questa modifica mira a incentivare interventi precoci, permettendo agli imprenditori di prevenire una crisi conclamata e di mantenere la continuità aziendale, anche al fine di preservare ove possibile i posti di lavoro (articolo 5, comma 1, lett. b, D. Lgs. 136/2024).
Sono introdotte modifiche ai criteri di scelta dell’esperto per tener conto degli esiti delle precedenti esperienze di composizione; in particolare, al fine di agevolare le Commissioni regionali di nomina nella scelta dell’esperto – chiamato a facilitare le trattative tra l’impresa e i creditori, permettendo la designazione di coloro che hanno dimostrato una buona capacità di conduzione delle negoziazioni e di ricerca di soluzioni di risanamento – occorrerà curare l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito; in tal modo, all’atto della nomina, nell’individuazione del profilo dell’esperto, si potrà tenere conto, quale titolo di preferenza, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite (che sono non solo gli esiti positivi, ma anche quelli negativi, ben potendo essere valutato positivamente l’esperto che ha saputo cogliere con prontezza l’inutilità di una prosecuzione delle trattative).
Per quel che concerne i rapporti con gli istituti di credito, la novella ha rimodulato per intero il comma 5, dell’articolo 12, D.Lgs. 14/2019, ribadendo che le banche, gli intermediari finanziari, i mandatari ed i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Si precisa che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi (ed il coinvolgimento nelle trattative) non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata, la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto – precisa la norma – non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario; ciò al fine di tutelare questi ultimi dalla possibilità di azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all’impresa.
La relazione illustrativa precisa che, in tal modo, gli istituti bancari sono chiamati a valutare, di volta in volta, se l’impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l’applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni, ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e, quindi, delle concrete prospettive di risanamento. Del resto, la composizione negoziata, come già rilevato, è uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi e, comunque, solo nei casi in cui sia effettivamente possibile il pieno recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’attività imprenditoriale, con la conseguenza che l’impresa che lo utilizza va valutata attentamente considerando tali prospettive.
Il correttivo-ter apporta alcune modifiche anche al kit documentale necessario per accedere alla composizione negoziata della crisi. In particolare, con una modifica dell’articolo 17, CCII, si prevede, in primo luogo, che i bilanci degli ultimi tre esercizi debbano essere regolarmente approvati. Tale requisito viene, tuttavia, mitigato per agevolare l’accesso alle trattative, consentendo, con la lettera a-bis), che, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati, è possibile depositare anche il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza. Nello stesso comma si introduce una modifica alla lettera d) dell’articolo 17 volta a chiarire un dubbio interpretativo sollevato dalla giurisprudenza che, in alcune pronunce, non ha consentito l’accesso alla composizione negoziata in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale. Il dubbio in esame, che deriva dalla trasposizione nell’articolo 25-quinquies dell’articolo 23, D.L. 118/2021 (nel quale era inequivoca la volontà del legislatore di ammettere l’apertura delle trattative anche in caso di pendenza della domanda di liquidazione giudiziale quando le trattative possono comunque condurre alla ristrutturazione dell’impresa e, quindi, al salvataggio del suo valore produttivo), e dal fatto che nella terminologia del Codice non si distingue tra le diverse domande previste dall’articolo 40, – si legge nella relazione illustrativa – viene chiarito esplicitando che l’imprenditore, nell’accedere alla composizione, deve attestare di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, mentre, per quanto attiene alla liquidazione giudiziale, deve limitarsi a dichiarare se pendono ricorsi, e non deve dichiarare che i ricorsi non pendono.
Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.
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