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La clausola cap di un leasing indicizzato a tasso variabile, che esclude, in caso di andamento del tasso di riferimento sotto lo zero, l’applicabilità al contratto di un tasso negativo ed impone alle parti di considerarlo pari a zero, nonostante abbia un funzionamento finanziariamente in parte analogo a un interest rate floor, non ha giuridicamente funzione e natura assimilabile ad uno strumento derivato, del quale non ha le caratteristiche tipiche, essendo una pattuizione del tutto priva di autonomia causale rispetto al contratto di leasing cui accede e non avendo alcuna possibilità di circolare liberamente sul mercato, elementi entrambi caratteristici degli strumenti finanziari derivati come riconosciuto dalla Corte di Cassazione in casi analoghi, ossia rispetto ai meccanismi di indicizzazione e conversione in a valuta straniera inseriti in contratti di leasing[1].
La c.d. clausola floor ha la funzione di individuare la prestazione dovuta dal debitore, senza alterare in alcun modo lo scopo (ormai tipico) del contratto di leasing finanziario descritto dall’art. 1, comma 136, della l. 124/2017. Di conseguenza, come già riconosciuto in casi analoghi dalla giurisprudenza di legittimità[2], la presenza di meccanismi anche finanziariamente complessi per la determinazione della misura del canone dovuto dall’utilizzatore non comporta il mutamento della causa del contratto di leasing, non rendendolo in alcun modo assimilabile alla negoziazione di uno strumento finanziario derivato e ciò consente di escludere l’applicabilità a una clausola “floor” delle regole di validità e di comportamento applicabili al settore finanziario in senso stretto. Stabilendo una regola di quantificazione della misura del canone dovuto dall’utilizzatore, tale clausola persegue scopi già ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento, che ha, del resto, non solo riconosciuto come socialmente tipico, ma ha anche recentemente disciplinato con la normativa già richiamata il contratto di leasing.
Con riguardo poi alla ritenuta abusività della clausola “floor” siccome non bilanciata da una corrispondente clausola c.d. “cap” per il caso di rialzo del tasso di indicizzazione, deve rilevarsi come la giurisprudenza (attualmente minoritaria) della pagina Corte d’Appello di Milano[3] richiamata dall’attrice, che ha ritenuto analoga clausola nulla siccome abusiva lo ha fatto esclusivamente in applicazione dell’art. 33, comma 1, cod. cons., ritenendo che l’inserimento di una clausola di tal tipo nei contratti conclusi con il consumatore comporti un ingiustificato squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto per utilizzatore e concedente. Tale norma, tuttavia, non è applicabile al caso oggetto del presente giudizio, nel quale il contratto di leasing è stato concluso da una società di capitali e quindi non da un consumatore, rispetto alla quale non è prescritto dall’ordinamento alcun principio di proporzione necessaria tra le prestazioni alle quali si obbligano le parti contraenti. Nessun rilievo come precedente può, dunque, essere attribuito nel presente giudizio ai pronunciamenti della Corte d’Appello milanese. Pur tuttavia, si tratta di una riconferma, per quanto implicita e indiretta, della abusività della clausola floor, non controbilanciata da un cap, nel caso di contrattazione consumeristica.
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[1] Cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. Un., 23.02.2023, n. 5657; Cass. Civ., Sez. III, 22.02.2021, n. 4629.
[2] Cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 26.01.2024, n. 2510.
[3] Il riferimento è a App. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR, 14 novembre 2023, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR. – Diritto del Risparmio; App. Milano, Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, 22 settembre 2022, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del Risparmio.
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