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L’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:
• al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente al 9,15% (3,65% + 5,5%) e all’11,15% (3,65% +7,5%).
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nelle ipotesi residuali in cui trova applicazione l’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il tasso di interesse applicabile in ragione d’anno ai fini della determinazione delle sanzioni civili è pari al 9,15%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Per ulteriori indicazioni in merito alle modalità di applicazione del nuovo regime sanzionatorio, si rimanda alla relativa circolare in corso di emanazione.
3) Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (2).
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n. 1 (3), ha previsto che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.
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