Effettua una nuova ricerca
More results...
Risposte alle domande frequenti relative alla misura rivolta alle imprese del settore aerospaziale, DD 11.06.2024.
Progetti R&S nel settore aerospaziale
Art. 2 comma 1: (Imprese ammissibili) “Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 6 le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale, ovvero che, nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.”
Il termine “Ovvero” è da intendersi alla stregua di una congiunzione esplicativa, assumendo il significato di “ossia”, “ovverosia”, “vale a dire”, e quindi le percentuali indicate servono ad individuare le imprese che svolgono prevalentemente attività nel settore aerospaziale. Le attività di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici sono sempre da intendersi in ambito industriale produttivo aeronautico/aerospaziale e non contemplano le attività afferenti ai servizi (ad esempio: riparazione, manutenzione, consulenza intesa come supporto alla gestione delle proposte L.808/85, consulenza normativa, consulenza al di fuori dell’ambito industriale produttivo aeronautico/aerospaziale, ecc.)
Art. 2 comma 1: (Imprese ammissibili)
I requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 devono sussistere al momento dell’invio della domanda di partecipazione, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Art. 3 (Aree tecnologico produttive di intervento): un progetto può rivestire più aree d’intervento? Un’impresa può partecipare a più progetti?
Ciascuna impresa può presentare progetti che interessano trasversalmente diverse aree tecnologico-produttive di intervento, sempreché si tratti di quelle aree esaustivamente indicate dall’art. 3, comma 1, Decreto Direttoriale 11.06.2024.
Ciascuna impresa può presentare uno o più progetti, con la precisazione che la capacità aziendale di realizzare contemporaneamente più progetti, oltre alle normali attività aziendali extra progetti L. 808 in termini di risorse economiche ed umane al momento della presentazione della domanda / inizio del progetto, è un elemento posto a fondamento della valutazione del Comitato.Ovviamente, ciascun progetto deve essere presentato autonomamente secondo le modalità previste dall’art. 4.
Art. 5 comma 2, Art. 8 comma 3 e Art. 11 comma 1: svolgimento e durata delle fasi.
La fase deve avere una durata minima di un anno solare e massima di due anni solari equivalenti (24 mesi), con scadenza coincidente comunque con la fine dell’anno di calendario (dicembre) e caratterizzata dal raggiungimento di obiettivi e risultati intermedi. Alla verifica di tali obiettivi saranno dedicate specifiche attività progettuali di presentazione dei risultati al Ministero, in accordo a quanto previsto dall’articolo 11, in esito alle quali potrà essere confermato il regolare svolgimento della successiva fase progettuale oppure disposta la sua anticipata conclusione. Le fasi non dovranno sovrapporsi bensì essere distinte e consecutive.
Art. 5 comma 3 (Costi del personale, Costi di strumentazioni e attrezzature, Costi di consulenza e prestazioni di terzi, Costi dei materiali, Costi indiretti/spese generali): sussistono delle percentuali da rispettare tra i totali dei costi per studi di fattibilità tecnica, costi di ricerca industriale e costi di sviluppo sperimentale?
Anche se non sono state previste a priori delle quote per le varie componenti di attività di studio / ricerca / sviluppo, si precisa che la ripartizione razionale delle quote percentuali in funzione del progetto non può prescindere dal raggiungimento di un TRL compreso tra 6 e 8 (prototipo) e che sarà oggetto di approfondita valutazione del Comitato.
Art. 5 comma 3 (Progetti, costi e spese ammissibili): Consulenza ad imprese collegate, progetti.
La proposta progettuale può prevedere una quota di consulenza affidata ad imprese collegate (anche non italiane) ma in misura marginale e funzionale alla realizzazione del progetto. Tali aspetti possono essere descritti e dettagliati in relazione tecnica e saranno oggetto di valutazione in fase istruttoria. In fase di consuntivo sarà invece richiesto uno specifico rendiconto, come previsto dall’art. 5, comma 3, lett. C, Decreto Direttoriale 11.06.2024. In relazione ai progetti si sottolinea il particolare riferimento alla riconducibilità agli interessi essenziali della sicurezza nazionale valutati nelle previste fasi istruttorie.
Art. 5 comma 5: “I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni.”
I progetti devono avere una durata massima di 5 anni (equivalenti a 60 mesi) (ad esempio da gennaio 24 a dicembre 28 oppure giugno 24 a maggio 29) nel rispetto delle durate (1 o 2 anni) e del termine (dicembre) delle fasi. La prima fase, nel caso in cui il progetto non si avvii nel mese di gennaio ma in un mese successivo, non potrà terminare nel mese di dicembre del medesimo anno (avrebbe durata inferiore ad 1 anno) ma vedrà la relativa scadenza traslare necessariamente a dicembre dell’anno successivo. Al termine della prima fase inizierà la seconda fase (senza soluzione di continuità) che potrà durare un anno o due, come sopra descritto. L’ultima fase, nel caso in cui il progetto sia previsto terminare in un mese diverso da dicembre e non sia accorpata all’anno precedente, potrebbe durare meno di un anno e in questo caso la fase (e il termine progetto) viene formalmente prorogata d’ufficio al 31 dicembre (coincidenza delle attività con gli esercizi finanziari di contabilità pubblica).
Art. 5 comma 7: “I progetti devono essere stati avviati nell’anno solare di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione.”
I progetti devono essere iniziati in maniera imprescindibile nel corso dell’anno 2024. La seconda proposizione, viceversa, introduce un ulteriore limite temporale che interviene nell’ipotesi in cui il Decreto di concessione sia emanato antecedentemente all’ultimo trimestre del 2024.
Nota: Si informa che, essendo la misura rivolta alle imprese del settore aerospaziale definite dall’art. 2 del DD 11.06.2024, verranno esaminati in via prioritaria unicamente i quesiti provenienti dai soggetti come sopra definiti o da terzi da questi formalmente delegati con delega firmata dal rappresentante legale e trasmessa all’Amministrazione via PEC dall’azienda del settore aerospaziale.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali